Il Consiglio dell’Ue ha adottato il 25 maggio la direttiva sulla “Carta blu europea” che tende a facilitare le condizioni d’entrata e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi chiamati a svolgere un’occupazione particolarmente qualificata.
La direttiva crea una procedura accelerata per il rilascio di un permesso di soggiorno speciale (la carta blu europea) che permetterà ai suoi titolari di accedere più facilmente al mercato del lavoro e di beneficiare di una serie di diritti socioeconomici, di condizioni favorevoli per il ricongiungimento familiare e per gli spostamenti all’interno dell’Ue.
Essa stabilisce i criteri comuni che gli Stati membri devono imporre ai richiedenti della carta blu, a prescindere da eventuali condizioni maggiormente vantaggiose eventualmente previste dalle legislazioni nazionali.
Il periodo di validità della carta blu europea sarà compreso tra uno e quattro anni e potrà essere rinnovato. Una carta blu europea può anche essere consegnata o rinnovata per periodi più brevi per coprire la durata del contratto di lavoro, più altri tre mesi. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro come titolare di una carta blu , l’interessato ed i membri della sua famiglia possono, ad alcune condizioni, recarsi in un altro Stato membro per un’altra occupazione altamente qualificata.
I titolari di una carta blu europea beneficeranno della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro che ha consegnato la carta stessa, per quanto riguarda:
– le condizioni di lavoro, salario e licenziamento;
– la libertà d’associazione;
– l’ insegnamento, la formazione ed il riconoscimento delle qualifiche;
– alcune disposizioni delle legislazioni nazionali che riguardano sicurezza sociale e le pensioni;
– l’accesso ai beni e ai servizi, comprese le procedure per l’accesso ad un alloggio, i servizi d’informazione e di consulenza;
– il libero accesso all’insieme del territorio dello Stato membro interessato, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale.
Gli Stati membri dovranno integrare le nuove disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale entro due anni a partire dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue.
Fonte: www.osservatorioinca.org