Con sentenza del 21.11.2011, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre a part-time l’orario di lavoro e la relativa retribuzione di un singolo lavoratore, anche se ciò è imputabile ad una crisi aziendale. Segue …
La Suprema Corte ricorda che la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time è ammessa soltanto se concordata dalle parti e quando si verificano alcune condizioni fondamentali: deve risultare da atto scritto "ad substantiam" ed essere convalidata dalla Direzione territoriale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente (si ricorda che dal 1° gennaio 2012, viene abrogata la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, così come previsto dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011).
Sentenza in allegato.