A determinate condizioni il rilascio del DURC è ora possibile in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle PA. Segue…
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il Decreto 13 marzo 2013 relativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 marzo 2013
Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in
presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo
di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo
soggetto. (13A06078)
IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in
particolare, l’art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di
certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare,
l’art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l’estensione
dell’istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed
agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in
via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e, in
particolare l’art. 13-bis, recante disposizioni in materia di
certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di
beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 13-bis del
decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, che prevede il rilascio del
documento unico di regolarita’ contributiva, anche in presenza di una
certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni,
che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora
versati da parte di un medesimo soggetto, demandando ad un decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle
relative modalita’ di attuazione, che assicuri l’assenza di riflessi
negativi sui saldi di finanza pubblica;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70
riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della pubblica
amministrazione;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilita’ generale dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e
finanza pubblica);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in
particolare, l’art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti
da contratti di servizi, forniture e lavori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre
2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa (testo A);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, gli articoli
28 quater e 48-bis concernenti rispettivamente la compensazione dei
crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ed i
pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, recante modalita’ di attuazione dell’art. 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 24 ottobre 2007;
Visto il proprio decreto del 22 maggio 2012, recante "modalita’ di
certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali", come
modificato dal successivo decreto del 24 settembre 2012;
Visti i propri decreti del 25 giugno 2012, recanti rispettivamente,
"modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte
delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale, di cui all’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni" e
"modalita’ con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e
degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione,
forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 31, comma 1-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", come modificati
dai successivi decreti del 19 ottobre 2012;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni di cui al
sopracitato comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,
n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita’ di rilascio e di
utilizzazione del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC),
in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo
modificato dall’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che
attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli
enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli
oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del
soggetto titolare dei crediti certificati.
2. Con il presente decreto sono altresi’ disciplinate le modalita’
di utilizzo della certificazione rilasciata ai sensi delle
disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio del
DURC.
Art. 2
Modalita’ di rilascio del DURC
1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto
titolare dei crediti certificati di cui al comma 1 dell’art. 1 che
non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il
predetto documento con l’indicazione che il rilascio e’ avvenuto ai
sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,
n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli
estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC
medesimo.
Art. 3
Modalita’ di utilizzo del DURC
1. Il DURC, rilasciato con le modalita’ di cui all’art. 2, puo’
essere utilizzato per le finalita’ previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
2. Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da
parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori
o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il
comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, che prevede l’intervento sostitutivo della
stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore.
3. Al fine di assicurare l’assenza di effetti negativi sui saldi di
finanza pubblica, l’intervento sostitutivo si applica alle
erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo
spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell’art. 1.
Art. 4
Modalita’ di utilizzo della certificazione
1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del
comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, puo’
essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai
sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita’ previste dal decreto
del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione
o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari
secondo le modalita’ di cui al comma 2.
2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio
del DURC puo’ validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di
anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato
sul DURC ai sensi dell’art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato
da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario, ovvero, in
caso di persistente irregolarita’ contributiva, a condizione che il
creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o
all’anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o
all’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 1269 del codice
civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Qualora l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario
finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la
delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per
l’estinzione parziale del predetto debito contributivo.
Art. 5
Clausola di salvaguardia
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 13 marzo 2013
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