La legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014 stabilisce norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale, tra queste, istituisce il marchio collettivo di qualità agro-alimentare per la tracciabilità dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità.
Per l’ottenimento del marchio i prodotti devono essere realizzati nell’ambito di un sistema di qualità trasparente, che ne assicuri la tracciabilità, che risponda alle esigenze di mercato ed alle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci.
Gli operatori che hanno in concessione l’uso del marchio devono apporlo indicando il luogo di origine del prodotto, la sua provenienza e, in caso di prodotti trasformati, il luogo di provenienza delle materie prime utilizzate. L’etichettatura contiene la declinazione della dicitura individuata per il marchio, oltre che in lingua italiana, anche in lingua sarda.
Il marchio è consentito anche per i prodotti tradizionali, eccetto per quelli DOP e IGP, i quali devono presentare la dicitura “prodotto inserito nell’elenco nazionale dei prodotti tradizionali”.
L’uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, alle imprese che ne fanno richiesta aventi sede legale in Sardegna.
Consulta la legge regionale 5agosto 2014, n. 16