La nuova procedura di conciliazione delle vertenze di lavoro
La nuova procedura di conciliazione delle vertenze di lavoro

Le nuove procedure da applicarsi alle vertenze in sede di Direzione provinciale del Lavoro non prevedono più l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Altre modifiche riguardano l’iter delle vertenze e la composizione delle Commissioni di conciliazione.

Il Ministero del lavoro ha emanato le istruzioni operative in attuazione delle novità introdotte dal “Collegato lavoro” (legge 183/2010), approvato dalla Legge Finanziaria 2010, tra le quali una nuova disciplina delle conciliazioni delle vertenze in sede di Direzione Provinciale del Lavoro.

L’innovazione di maggior interesse riguarda il tentativo di conciliazione che non è più obbligatorio, ma torna ad essere facoltativo.

 

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.3428 del 25 novembre 2010 (disponibile in allegato), fornisce le prime istruzioni operative in merito alle conciliazioni presso le Dpl, secondo quanto disposto dall’art.4 del Collegato lavoro, in vigore dal 24.11.2010.

 

La rappresentatività delle Commissioni di conciliazione diviene territoriale, e pertanto muta la composizione della Commissione plenaria e delle sottosommissioni, i cui componenti sono nominati entro l’8 gennaio 2011.

La procedura per l’attivazione del tentativo di conciliazione dinnanzi alla Commissione provinciale di conciliazione viene così modificata: la richiesta di conciliazione deve essere consegnata o inoltrata alla DPL ed alla controparte da chi la propone. Si potrà essere rappresentati da un delegato, ma a tal fine occorrerà munire il proprio rappresentante di una delega a conciliare e transigere rilasciata davanti a un notaio o a un funzionario della DPL. Non sarà pertanto più ammissibile l’autentica rilasciata dall’addetto del Comune o dall’avvocato.

 

La Circolare ministeriale riepiloga quindi la procedura e i tempi di svolgimento della stessa, chiarendo che, con il consenso del ricorrente, il tentativo di conciliazione può essere valido anche se l’intervento del convenuto è giunto dopo il termine dei 20 giorni.

Il Ministero precisa che alle istanze già presentate presso le DPL e giacenti alla data del 24 novembre si applica la disciplina previgente. Qualora le parti debbano ancora essere convocate, la DPL dovrà informarle in merito alla non obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

 

 

Condividi sui Social Network