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Il Fondo di Garanzia per le PMI in favore del microcredito

Il Ministero dello Sviluppo economico, con decreto del 24 dicembre 2014 ha disciplinato le modalità di concessione della garanzia su finanziamenti destinati alla microimprenditorialità, i criteri di selezione delle operazioni, la quota e l’ammontare massimo delle disponibilità del Fondo per coprire le garanzie.

Il Fondo di Garanzia per le PMI è stato istituito dalla legge 662/96 ed è operativo dal 2000. Il fine del Fondo è quello di agevolare l’accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese.

Il Fondo opera secondo due modalità d’intervento:

  • come garanzia diretta sui finanziamenti, richiesta dal soggetto finanziatore, fino al massimo dell’80% del finanziamento da questi concesso.
  • come controgaranzia fino all’80% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell’80%.

E’stata istituita una riserva annuale delle risorse ordinarie del Fondo fino ad un massimo di 30 milioni di euro. Inoltre, in favore del microcredito, il Fondo potrà utilizzare, oltre alle risorse della riserva, anche quelle derivanti dai versamenti volontari di enti, associazioni, società o singoli cittadini, attualmente pari a circa 7,4 milioni di euro.

L’avvio della operatività dell’intervento è fissata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle disposizioni operative del Fondo nel sito istituzionale www.fondidigaranzia.it.

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