Il ministero della Salute ha emanato una cirolare sull’attività istruttoria di competenza regionale da attuarsi nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del vecchio ordinamento.
Con la circolare emessa il 20 settembre 2011, disponibile in allegato, il Ministero ha fornito a tutte le Regioni e Province autonome indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza regionale che deve essere posta in essere nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.
La circolare in breve:
1. Termini ed emissione avvisi pubblici.
In primo luogo, si ritiene opportuno formulare una calendarizzazione uniforme di avvio del procedimento con riferimento ai diversi gruppi di Professioni Sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001, allo scopo di evitare che l’inoltro in un unico contesto temporale di domande relative al riconoscimento di tutti i titoli previsti possa determinare rallentamenti nelle relative istruttorie, suscettibili di porre a rischio il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.
Nell’ambito dei riferiti periodi temporali, le Regioni e le Province autonome devono pertanto procedere alla pubblicazione o di tre distinti avvisi pubblici – uno per ogni gruppo di professioni -, o di un unico avviso pubblico per i tre gruppi di professioni, fermo restando che per la presentazione delle istanze di riconoscimento dovranno essere mantenute le date sopra indicate.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà a tale pubblicazione mediante il proprio Bollettino Ufficiale, stabilendo un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle relative istanze.
Per quanto attiene agli avvisi stessi si è ritenuto utile definirne il contenuto essenziale nonché la documentazione necessaria (fac-simili della domanda e delle autocertificazioni) alle quali le singole Regioni e Province autonome dovranno attenersi, fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie per tener conto di eventuali specificità regionali/provinciali.
Si evidenzia l’opportunità che le Regioni e le Province autonome diano la massima pubblicità agli avvisi in questione anche in altre forme, provvedendo ad esempio a pubblicare l’avviso e la documentazione collegata, ed eventuali ulteriori informazioni che si ritenessero opportune, sui propri siti istituzionali e secondo altre modalità che si riterranno congrue.
E’ altresì auspicabile che l’avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata, siano approvati con apposto provvedimento di Giunta regionale/provinciale.
2. Fase Istruttoria.
Una volta acquisite le domande, la Regione o Provincia autonoma procede a porre in essere gli
adempimenti relativi alla fase istruttoria di propria competenza, atta ad:
– accertare l’esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti,
– verificare l’eventuale presenza di irregolarità od omissioni,
– acquisire elementi integrativi.
Nello specifico, dovrà a tal fine verificare la presenza di tutti gli elementi specificati nell’avviso affinché l’istanza possa essere valutata in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero della Salute ai fini del riconoscimento dell’equivalenza.
2.1 Richiesta elementi integrativi – Dichiarazione di inammissibilità.
Nel caso in cui, durante l’istruttoria delle domande, dovesse riscontrarsi il difetto di uno o più dei seguenti elementi:
a) copia del titolo in relazione al quale si chiede l’equivalenza, dal quale si evincano la denominazione del titolo stesso e dell’istituto o ente che lo ha rilasciato;
b) attestazione relativa alla durata del percorso formativo in anni e ore di insegnamento, e di inizio del corso di formazione;
c) denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di cui si chiede il riconoscimento dell’equivalenza del titolo posseduto;
d) marca da bollo da apporsi all’istanza, la Regione o Provincia autonoma provvede a richiedere all’istante l’integrazione di detti elementi. Tale integrazione, ai sensi della L. 241/90 s.m.i, dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta e, in mancanza di essa, la Regione o la Provincia autonoma non darà ulteriore corso alla domanda dichiarandola inammissibile.
Di ciò fornirà apposita comunicazione all’interessato mediante raccomandata con ricevuta A.R.. La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.
Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) il titolo di cui si chiede l’equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall’articolo 6 dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011;
c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99;
d) si tratti di titoli conseguiti all’esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione, Provincia autonoma o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell’ambito del proprio territorio (regionale o provinciale), la Regione o Provincia autonoma non darà ulteriore corso all’istanza e la dichiarerà inammissibile, fornendone apposita comunicazione all’interessato mediante raccomandata con ricevuta A.R.. La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.
3.Trasmissione documentazione al Ministero.
Una volta riscontrata la sussistenza degli elementi basilari, la Regione o Provincia autonoma provvede a trasmettere al Ministero della Salute, in originale, le domande pervenute e tutta la documentazione allegata alle stesse. Di tutta questa documentazione le Regioni e Province autonome trattengono una copia.
La trasmissione al Ministero delle domande deve avvenire entro 100 giorni dall’avvio del procedimento, che decorre da quando l’istanza dell’interessato è ricevuta dalla Regione o dalla Provincia autonoma di riferimento.
4. Competenze – Precisazioni.
Da quanto sopra precisato deriva che la fase istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome si configura come fase endoprocedimentale all’interno del procedimento complesso che conduce all’adozione del provvedimento finale, di competenza del Ministero della Salute.
Come evidenziato, le Regioni o Province autonome – nello svolgimento della fase istruttoria – possono solo dichiarare l’inammissibilità della domanda presentata nelle ipotesi sopra descritte: in tali specifici casi, infatti, difetterebbero gli elementi necessari per operare la valutazione dell’istanza o, comunque, verrebbero in considerazione ipotesi specificatamente escluse dalla possibilità di riconoscimento dell’equivalenza per espresso dettato dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito nel DPCM 26 luglio 2011, o per effetto del già intervenuto riconoscimento di equipollenza dei titoli.
Tutte le valutazioni che investono invece questioni e problematiche di merito relative alle istanze presentate (ad es. la valutazione in ordine alla conformità del titolo conseguito rispetto all’ordinamento in vigore all’epoca del conseguimento, la valutazione in ordine alla circostanza che il titolo conseguito consentiva l’esercizio professionale in base alla normativa allora vigente, o ancora, l’attribuzione del punteggio ai titoli ed all’esperienza lavorativa) sono di competenza della Conferenza di Servizi indetta dal Ministero della Salute e sarà appunto il Ministero ad adottare i conseguenti provvedimenti. Ciò al fine di garantire una uniformità di giudizio in relazione a titoli afferenti alla medesima Professione Sanitaria, sebbene conseguiti nei diversi territori regionali in momenti diversi.
Il Ministero della Salute provvederà dunque sia al rilascio all’interessato del decreto di riconoscimento dell’equivalenza del titolo posseduto al titolo universitario corrispondente, sia all’emanazione dell’eventuale decreto negativo, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10bis L. 241/90 s.m.i.. Dalle considerazioni che precedono consegue che la competenza giurisdizionale in ordine ai
provvedimenti che definiscono il procedimento di riconoscimento dell’equivalenza è del TAR Lazio.
5. “Enti preposti allo scopo”.
Riguardo alla definizione di “Enti preposti allo scopo” di cui alla lettera d), del precedente punto 2.1, si precisa che con tale locuzione si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all’epoca, erano preposti istituzionalmente o all’espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto – possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.
6. Valutazione anni lavorativi.
In analogia a quanto previsto dai regolamenti recanti la disciplina concorsuale per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Istanze che pervengono oltre i termini stabiliti.
Le domande spedite oltre i termini stabiliti non saranno considerate valide ai fini dei rispettivi avvisi pubblici. La documentazione prodotta dovrà essere conservata dalla Regione/Provincia autonoma ricevente.
Agli interessati ne verrà data apposita comunicazione, con l’indicazione che dovrà essere presentata, nei termini e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati nell’anno 2013, una nuova istanza la quale potrà rinviare ai documenti già in possesso dell’amministrazione. Per ulteriori modalità procedurali si rinvia a quanto statuito dalla legge 241/90 s.m.i., e dal DPR 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, nonché a quanto verrà stabilito in Conferenza di Servizi.