La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 1 agosto 2011 (punto 2) “rivisita” in senso favorevole un divieto che fino a quel momento aveva caratterizzato il rapporto tra enti pubblici e società commerciali, da un lato, e ONLUS, dall’altro. Segue …
Infatti, allo scopo di ribadire il divieto per i primi, ai sensi dell’art. 10, comma 10, del d. lgs. n. 460 del 1997, di partecipare alle ONLUS, con la circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007, par. 3, l’Agenzia delle Entrate aveva ribadito un precedente orientamento espresso nella risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004, che mirava ad evitare che una ONLUS potesse essere partecipata da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi esercitassero un’influenza dominante nelle determinazioni delle ONLUS. Ne conseguiva, pertanto, che non poteva essere negata la qualifica di ONLUS a quelle organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi non esercitino un’influenza dominante nelle scelte della ONLUS.
Tuttavia, il Fisco ha sentito l’esigenza di affrontare il tema delle relazioni intercorrenti tra ONLUS ed enti pubblici e società commerciali, soprattutto alla luce delle evoluzioni registrate in questi ultimi anni negli interventi e nelle azioni delle ONLUS, di cui in particolare preme evidenziare la proliferazione di enti non profit costituiti ovvero partecipati da enti pubblici e società commerciali (fondazioni di partecipazione, fondazioni d’impresa). Si tratta di modelli gestori ed organizzativi volti a favorire la collaborazione tra enti non lucrativi, enti pubblici e società commerciali e finalizzati ad erogare la gamma di servizi erogati a beneficio delle comunità locali. Si aggiunga che anche nel settore delle imprese commerciali tradizionali, da qualche anno, si è andata sviluppando la responsabilità sociale d’impresa, principio e concetto che ha spinto molte società ed imprese ad occuparsi di servizi sociali et similia.
Riconoscendo esplicitamente che la costituzione di ONLUS da parte degli enti pubblici sia altresì il frutto della riduzione progressiva dei fondi pubblici a disposizione delle politiche sociali, l’Agenzia delle Entrate conferma che deve essere riconosciuta la qualifica di ONLUS anche a quelle organizzazioni non lucrative nella cui compagine e nelle cui decisioni si possa registrare l’influenza dominante di enti pubblici ovvero di società commerciali.
Peraltro, preme sottolineare che una simile circostanza si manifesta nel caso di fondazioni ONLUS, qualora l’organo amministrativo sia formato in maggioranza se non addirittura in forma totalitaria da soggetti scelti dagli enti pubblici o dalle società commerciali che hanno dato vita alle fondazioni medesime.
L’Agenzia delle Entrate pertanto opera una estensione di un principio e di un modello già invalso nelle organizzazioni non profit “non ONLUS” alle ONLUS, implementando così anche le raccomandazioni che giungono dal livello comunitario nei confronti degli Stati membri di favorire il riconoscimento dell’economia sociale e dei soggetti del terzo settore.