L’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di sostituzione delle stazioni appaltanti nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il DURC. Segue …
Con la circolare n. 54 del 13 aprile 2012, vengono forniti chiarimenti in merito al potere sostitutivo della stazione appaltante – introdotto dal DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 – nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile, in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc. Secondo la norma, infatti, in presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc; tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili.
Nella circolare 54 sono inoltre descritte in dettaglio le modalità di attuazione dell’intervento sostitutivo e di versamento dei crediti contributivi da parte della stazione appaltante, e le indicazioni operative per la gestione del credito.
Circolare in allegato.