Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DL 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”) che prevede un contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.
Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure:
– 60%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
– 50%, con ricavi o compensi tra 100.000 euro e 400.000 euro;
– 40%, con ricavi o compensi tra 400.000 e fino a 1 milione;
– 30%, con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni;
– 20% tra 5 e 10 milioni.
La misura è di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”. In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:
– partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 (determinati secondo i chiarimenti forniti con riferimento ai precedenti contributi a fondo perduto);
– dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;
– calcolando la differenza tra i suddetti importi;
– applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020.
Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni. Stando a quanto anticipato dal Presidente Draghi in conferenza stampa, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, entro fine marzo, un’apposita piattaforma.
I pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile, per chi ha presentato la domanda.
Le cooperative associate che intendono presentare l’istanza ed avvalersi della Ns. consulenza e assistenza, sono pregate di contattare gli uffici del proprio territorio di riferimento oppure gli uffici di Legacoop Sardegna al numero 070.548111 al fine di verificare il possesso dei requisiti d’ammissione.