La Cooperativa è una società di persone per la cui costituzione è necessario che i soci siano almeno 3. Non esiste invece un limite massimo di soci.
Le cooperative sono enti economici e debbono fare riferimento alla normativa relativa alle S.p.A. o a quella relativa alle S.r.l., come disciplinata all’art. 2516 e seguenti del C.C.
La scelta del modello della S.r.l. è obbligatoria per le cooperative che abbiano meno di nove soci (cioè da 3 a 8). In questo caso i soci devono essere esclusivamente persone fisiche. E’ poi generalmente adottata dalle Cooperative di minori dimensioni che, secondo il Codice Civile, sono quelle che hanno meno di venti soci oppure un attivo patrimoniale di valore inferiore a un milione di euro.
La scelta del modello della S.p.A. è invece obbligatorio quando le Cooperative hanno almeno 20 soci e un attivo patrimoniale di valore superiore a un milione di euro.
Nella versione ordinaria le cooperative hanno gli organi sociali tipici di una società di capitali: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale.
Le modalità di svolgimento dell’organo assembleare nelle cooperative sono fondamentalmente le stesse che si riscontrano nelle altre forme societarie. La vera peculiarità rimane la regola del voto in base al quale ogni socio può esprimere in sede assembleare un solo voto indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale. Un principio diametralmente opposto a quello previsto nelle altre società di capitale dove il peso decisionale dei soci è proporzionale al capitale versato.
Le cooperative sono obbligate, in sede di approvazione di bilancio, a versare il 30% degli utili netti attuali alla Riserva Legale e il 3% al Fondo Mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione.
L’ultima evoluzione normativa ha introdotto il concetto di mutualità prevalente. Sono a mutualità prevalente quelle cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci e rispettano i cosiddetti requisiti di mutualità (limiti ai dividendi, indivisibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio ai Fondi mutualistici in caso di scioglimento).
La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, ovvero atto redatto da un Notaio. L’Atto costitutivo, di cui è parte integrante lo Statuto, deve contenere:
Lo Statuto deve indicare:
L’Atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. L’iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative che siano prevalenti o non prevalenti. L’albo è tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da due sezioni: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. Il numero di iscrizione a tale albo dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.