Bonus assunzioni, entro il 31 marzo le comunicazioni
Bonus assunzioni, entro il 31 marzo le comunicazioni

Entro il 31 marzo 2010 i datori di lavori ammessi a beneficiare del credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate devono presentare in via telematica la comunicazione di mantenimento del livello occupazionale annuale.

Le aree interessate sono quelle delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Devono inviare la comunicazione i datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento, anche parziale, dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta, trasmessa all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposita modulistica (modello IAL oppure, in caso di rinnovo della domanda, il modello R/IAL).

I soggetti non ammessi al beneficio negli anni 2008 e/o 2009, per esaurimento dei fondi stanziati, potranno rinnovare dal 1° al 20 aprile 2010 la domanda non accolta, presentando istanza di rinnovo sull’apposito modello.

Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d’imposta, a partire dall’anno in cui la comunicazione doveva essere presentata.

 

Per saperne di più

La legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 539-547, della legge 24 dicembre 2007, n° 244) ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Il credito è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 e spetta in misura pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, e nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato (art. 2, lett. f), punto XI, del Regolamento (CE) n° 2204/2002).

I datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento, anche parziale, dell’istanza di attribuzione del credito (mod. IAL), devono presentare successivamente il modello della comunicazione (mod. C/IAL) per trasmettere i dati relativi alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale.

I datori di lavoro che hanno già trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’istanza e non sono stati ammessi a beneficiare del credito d’imposta, in tutto o in parte, a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate possono rinnovare l’istanza.

Comunicazione per la verifica del mantenimento del livello occupazionale (C/IAL) 

La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, (negli anni 2009, 2010, 2011 dal 2 febbraio al 31 marzo) dai datori di lavoro che sono stati ammessi al credito anche parzialmente

Rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (R/IAL)

Il rinnovo dell’istanza può essere presentato in via telematica, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, dai datori di lavoro che hanno già trasmesso all’Agenzia l’istanza e che non sono stati ammessi a beneficiare del credito d’imposta, in tutto o in parte, a seguito dell’esaurimento dei fondi stanziati

Istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (M/IAL)

L’istanza di attribuzione del credito doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2009

Normativa e prassi

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