Ai sensi dell’articolo 3, commi 1- 4, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale è concesso, per i primi cinque anni d’imposta, l’azzeramento delle aliquote IRAP. Possono accedere all’esenzione tutti i soggetti passivi dell’imposta regionale…