A seguito del D.L. 18 del 17/03/2020 sono state introdotte in procedura due nuove causali rivolte a tutti i datori di lavoro del territorio nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva a causa dell’emergenza COVID-19.
Le nuove causali sono contrassegnate dalla specifica “nazionale”. Le aziende che hanno già presentato una domanda CIGO con altra causale per l’emergenza sopravvenuta, possono richiedere comunque la CIGO con causale “Emergenza COVID-19” anche per periodi già autorizzati ed aggiungere una nota alla domanda per chiedere di annullare le precedenti domande/autorizzazioni, relativamente ai periodi sovrapposti.
In attesa dell’adeguamento della procedura si comunica che, solo per le causali COVID-19, non è richiesto:
a) di dare comunicazione ad INPS della avvenuta informazione alle rappresentanze sindacali fermo restando l’obbligo verso le stesse di comunicazione preventiva, consultazione ed eventuale esame congiunto da effettuare anche per via telematica. (indicare “dispensa Art.14 comma 6 DLgs 148” sui motivi della mancata comunicazione presente nel quadro N),
b) l’allegazione della relazione tecnica (allegare un documento fittizio nella sezione Allegati).
Le domande di CIG Ordinaria possono essere presentate solo dalle aziende che versano una specifica contribuzione “CIGO”. Le imprese iscritte ad un Fondo Integrativo, comprese quelle iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, possono effettuare domande di Assegno Ordinario. Per le altre imprese è possibile presentare domanda di CIG in deroga alla Regione di appartenenza.