Laddove la cooperativa sociale renda le prestazioni sia direttamente, sia in base a contratti di appalto o convenzioni, dovrà contemporaneamente applicare il regime di esenzione e quello di imponibilità ad aliquota ridotta (10%). Dal Sole24Ore
Scompare l’opzione per il regime Iva applicabile alle prestazioni rese dalle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.
L’articolo 1, comma 489 della legge di stabilità 2013 ha abrogato le norme che, in via interpretativa, estendevano l’aliquota agevolata del 4% alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte di qualunque tipo di cooperativa, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni (primi due periodi del l’articolo 1, comma 331, della legge 296/06).
Lo stesso comma 331 consentiva anche alle cooperative sociali (Onlus di diritto) di beneficiare del regime fiscale più favorevole.
La legge di stabilità ha disposto, tra l’altro, l’introduzione del n. 127-undevicies nella parte III della Tabella A allegata al Dpr 633/72, ai sensi del quale sono ora soggette all’aliquota del 10% le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.
Con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, l’agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale.
Il diverso trattamento Iva, introdotto per evitare una procedura d’infrazione europea, è applicabile alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
Con la nuova disciplina, l’aliquota agevolata del dieci per cento è applicabile alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni, e non alle prestazioni eseguite direttamente, che scontano il regime di esenzione.
Laddove la cooperativa sociale renda le prestazioni sia direttamente, sia in base a contratti di appalto o convenzioni, dovrà contemporaneamente applicare il regime di esenzione e quello di imponibilità ad aliquota ridotta (10%), con inevitabile calcolo delle percentuali di detrazione. Alle prestazioni rese da cooperative non Onlus (ordinarie e di diritto) si applica invece l’aliquota ordinaria del 21 per cento. Anche ai rinnovi, espressi o taciti, nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla data del 31 dicembre 2013, si applicherà il nuovo regime fiscale.
Pur confermando che le modifiche si applicano alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, appare poco chiaro il riferimento delle Entrate alla immediata abrogazione, a opera della legge di stabilità, del n. 41-bis Tabella A, parte II Dpr 633/72. Secondo le indicazioni della circolare, infatti, l’abrogazione avrebbe effetto dal primo gennaio dell’anno in corso, con la conseguenza che le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali-Onlus e per le cooperative Onlus, mentre per le altre cooperative l’aliquota Iva sarà quella ordinaria.