Pubblicato in G.U. il DPCM 18 aprile 2013 con le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Segue …
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013
Modalita’ per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto l’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.
190, concernenti l’istituzione presso le Prefetture – Ufficio
Territoriale del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a
rischio;
Visto in particolare, l’art. 1, comma 56, della legge n. 190 del
2012 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico, la definizione delle
modalita’ per l’istituzione e l’aggiornamento dei predetti elenchi;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136";
Visto l’art. 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
il 20 e il 29 maggio 2012;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 ottobre 2011, concernente: "Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel
mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti di protezione
civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 ottobre 2011, concernente "Interventi connessi allo svolgimento
dell’EXPO Milano 2015";
Sulla proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita’ relative
all’istituzione e all’aggiornamento presso ciascuna Prefettura
dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti
nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall’art. 1,
commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche’ le
attivita’ di verifica da svolgersi per l’accertamento dei requisiti
richiesti per l’iscrizione nel medesimo elenco.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "Banca dati nazionale unica", la Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, e successive modificazioni;
c) "elenco", l’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 1;
d) "impresa", i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori, di cui ai comma 1;
e) "legge", la legge 6 novembre 2012, n. 190;
f) "Prefettura competente", la Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della provincia dove l’impresa ha posto la propria
residenza o sede legale o, se l’impresa e’ costituita all’estero, la
Prefettura della provincia dove l’impresa ha una sede stabile ai
sensi dell’art. 2508 del codice civile, ovvero, se l’impresa e’
costituita all’estero e non ha una sede stabile nel territorio dello
Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l’iscrizione.
Art. 2
Istituzione dell’elenco e condizioni di iscrizione
1. L’elenco e’ unico ed e’ articolato in sezioni corrispondenti
alle attivita’ indicate dall’art. 1, comma 53, della legge e in
quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalita’ di cui al
comma 54 del predetto art. 1.
2. L’iscrizione negli elenchi e’ volontaria ed e’ soggetta alle
seguenti condizioni:
a) l’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;
b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di
cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia.
3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui
all’art. 5, l’iscrizione nell’elenco conserva efficacia per un
periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa e’
disposta.
Art. 3
Procedimento di iscrizione
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa
individuale ovvero, se l’impresa e’ organizzata in forma di societa’,
il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con le
modalita’ di cui all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni e integrazioni, istanza alla
Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di
attivita’ per cui e’ richiesta l’iscrizione.
2. L’iscrizione e’ disposta dalla Prefettura competente all’esito
della consultazione della Banca dati nazionale unica se l’impresa e’
un soggetto ivi censito ed e’ possibile rilasciare immediatamente
l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92, comma 1,
del Codice antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di
iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul
proprio sito istituzionale ai sensi dell’art. 8.
3. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica
risulti che l’impresa non e’ tra i soggetti ivi censiti ovvero gli
accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai
dodici mesi ovvero ancora emerga l’esistenza di taluna delle
situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del
Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie
verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all’art. 5,
comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003. Nel
caso in cui sia accertata la mancanza delle condizioni previste
dall’art. 2, comma 2, la Prefettura competente, nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
adotta il provvedimento di diniego dell’iscrizione, dandone
comunicazione all’interessato. Il diniego dell’iscrizione e’ altresi’
comunicato ai soggetti di cui all’art. 91, comma 7-bis, del Codice
antimafia. Diversamente, la Prefettura competente procede
all’iscrizione dell’impresa. La Prefettura competente conclude il
relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla
data di ricevimento dell’istanza di iscrizione.
Art. 4
Modalita’ di adempimento degli obblighi di comunicazione
1. Il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 1, comma 55,
della legge per la comunicazione alla Prefettura competente di
qualsiasi modifica dell’assetto proprietario o degli organi sociali,
decorre dalla data di adozione dell’atto o dalla stipula del relativo
contratto che determina tali modifiche.
2. L’impresa, organizzata in forma di societa’ di capitali quotate
in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre
alle modifiche di cui al comma 1, anche le partecipazioni rilevanti
indicate all’art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
3. Sulla base delle comunicazioni effettuate dall’impresa, la
Prefettura verifica la permanenza delle condizioni prescritte
dall’art. 2, comma 1, e, in mancanza, dispone la cancellazione
dall’elenco, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10-bis della
legge n. 241 del 1990.
4. La mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione di cui
all’art. 1, comma 55, della legge comporta la cancellazione
dall’elenco, secondo le modalita’ stabilite dall’art. 5.
Art. 5
Aggiornamento periodico dell’elenco
1. L’impresa comunica, con le modalita’ di cui all’art. 3, alla
Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di
scadenza della validita’ dell’iscrizione, l’interesse a permanere
nell’elenco. L’impresa puo’ richiedere di permanere nell’elenco anche
per settori di attivita’ ulteriori o diversi per i quali essa e’
iscritta.
2. La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizioni
previste per l’iscrizione secondo le modalita’ stabilite dall’art. 3.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura
competente puo’ procedere, in qualsiasi momento, anche a campione,
alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza
nell’elenco. In ogni caso in cui venga accertata l’insussistenza
delle predette condizioni, la Prefettura competente dispone, nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 10-bis della legge n. 241 del
1990, la cancellazione dall’elenco, dandone comunicazione
all’impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertato
il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’art.
1, comma 55, della legge.
Art. 6
Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica
1. La Prefettura competente provvede, nei termini stabiliti dal
regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell’art. 99, comma
1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati
nazionale unica, inserendo i dati relativi ai provvedimenti di
diniego di iscrizione e di cancellazione dall’elenco adottati nei
confronti delle imprese.
Art. 7
Equipollenza dell’iscrizione nell’elenco
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge, l’informazione
antimafia non e’ richiesta nei confronti delle imprese iscritte
nell’elenco per l’esercizio delle attivita’ per cui e’ stata disposta
l’iscrizione.
2. I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia
verificano l’iscrizione nell’elenco attraverso i siti istituzionali
delle Prefetture competenti di cui all’art. 8.
Art. 8
Pubblicazione dell’elenco
1. Ciascuna Prefettura pubblica, sul proprio sito istituzionale,
nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all’art. 9, comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’elenco per il
quale e’ competente, curandone il costante aggiornamento, nonche’
l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale
possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.
2. Sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, nella sezione
"Amministrazione ‘trasparente", sono pubblicati gli indirizzi delle
caselle di posta elettronica certificata delle Prefetture dedicate
alle finalita’ indicate al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, e dello sviluppo
economico, sentita l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, sono definite le modalita’
per il collegamento tra la banca dati nazionale unica e la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 6-bis del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in relazione alle
disposizioni previste dall’art. 7, comma 2, del presente decreto.
Art. 9
Norme finali e transitorie
1. Salva la comunicazione di mancato interesse effettuata alla
Prefettura competente nel termine di 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l’impresa