White list delle imprese non soggette ad infiltrazione mafiosa
White list delle imprese non soggette ad infiltrazione mafiosa

Pubblicato in G.U. il DPCM 18 aprile 2013 con le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Segue …

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013 

Modalita’ per  l’istituzione  e  l’aggiornamento  degli  elenchi  dei

fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  non  soggetti   a

tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma  52,

della legge 6 novembre 2012, n. 190.


               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la

  semplificazione,    dell’interno,    della     giustizia,     delle

  infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

  Visto l’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.

190,  concernenti  l’istituzione  presso  le  Prefetture     Ufficio

Territoriale del Governo di un elenco dei  fornitori,  prestatori  di

servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a   tentativi   di

infiltrazione mafiosa operanti nei  settori  esposti  maggiormente  a

rischio;

  Visto in particolare, l’art. 1, comma 56, della legge  n.  190  del

2012 che demanda ad un  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione  e

semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle  infrastrutture

e dei trasporti e dello  sviluppo  economico,  la  definizione  delle

modalita’ per l’istituzione e l’aggiornamento dei predetti elenchi;

  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive

modificazioni e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13

agosto 2010, n. 136";

  Visto  l’art.  5-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,

concernente "Interventi urgenti in favore delle  popolazioni  colpite

dagli eventi  sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle

province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

il 20 e il 29 maggio 2012;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita’,

trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni";

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data

18 ottobre 2011, concernente: "Interventi  urgenti  in  favore  delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel

mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti  di  protezione

civile";

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data

18 ottobre 2011, concernente "Interventi  connessi  allo  svolgimento

dell’EXPO Milano 2015";

  Sulla proposta dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e

semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle  infrastrutture

e dei trasporti e dello sviluppo economico;

                              Decreta:

                               Art. 1

                Ambito di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente   decreto   disciplina   le   modalita’   relative

all’istituzione  e  all’aggiornamento  presso   ciascuna   Prefettura

dell’elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di

lavori non soggetti a tentativo di  infiltrazione  mafiosa,  operanti

nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall’art.  1,

commi 53 e 54, della legge  6  novembre  2012,  n.  190,  nonche’  le

attivita’ di verifica da svolgersi per l’accertamento  dei  requisiti

richiesti per l’iscrizione nel medesimo elenco.

  2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

    a) "Banca dati nazionale unica", la Banca  dati  nazionale  unica

della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art.  96  del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    b) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6  settembre  2011,

n. 159, e successive modificazioni;

    c) "elenco", l’elenco di  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed

esecutori di lavori di cui al comma 1;

    d) "impresa", i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori  di

lavori, di cui ai comma 1;

    e) "legge", la legge 6 novembre 2012, n. 190;

    f) "Prefettura competente",  la  Prefettura-Ufficio  Territoriale

del Governo della  provincia  dove  l’impresa  ha  posto  la  propria

residenza o sede legale o, se l’impresa e’ costituita all’estero,  la

Prefettura della provincia dove l’impresa  ha  una  sede  stabile  ai

sensi dell’art. 2508 del  codice  civile,  ovvero,  se  l’impresa  e’

costituita all’estero e non ha una sede stabile nel territorio  dello

Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l’iscrizione.

                               Art. 2

          Istituzione dell’elenco e condizioni di iscrizione

   1. L’elenco e’ unico ed e’  articolato  in  sezioni  corrispondenti

alle attivita’ indicate dall’art. 1,  comma  53,  della  legge  e  in

quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalita’ di cui al

comma 54 del predetto art. 1.

  2. L’iscrizione negli elenchi e’ volontaria  ed  e’  soggetta  alle

seguenti condizioni:

    a) l’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di

divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;

    b) l’assenza di  eventuali  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa

tendenti a condizionare le scelte e gli  indirizzi  dell’impresa,  di

cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia.

  3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche  di  cui

all’art.  5,  l’iscrizione  nell’elenco  conserva  efficacia  per  un

periodo di dodici  mesi  a  decorrere  dalla  data  in  cui  essa  e’

disposta.

                               Art. 3

                     Procedimento di iscrizione

  1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco,  il  titolare  dell’impresa

individuale ovvero, se l’impresa e’ organizzata in forma di societa’,

il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con  le

modalita’ di cui all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   istanza   alla

Prefettura competente nella quale indica il settore o  i  settori  di

attivita’ per cui e’ richiesta l’iscrizione.

  2. L’iscrizione e’ disposta dalla Prefettura  competente  all’esito

della consultazione della Banca dati nazionale unica se l’impresa  e’

un soggetto ivi censito ed  e’  possibile  rilasciare  immediatamente

l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92, comma  1,

del Codice antimafia. La  Prefettura  comunica  il  provvedimento  di

iscrizione per via telematica ed  aggiorna  l’elenco  pubblicato  sul

proprio sito istituzionale ai sensi dell’art. 8.

  3. Qualora dalla consultazione della  Banca  dati  nazionale  unica

risulti che l’impresa non e’ tra i soggetti ivi  censiti  ovvero  gli

accertamenti antimafia siano stati effettuati in  data  anteriore  ai

dodici  mesi  ovvero  ancora  emerga  l’esistenza  di  taluna   delle

situazioni di cui agli articoli 84, comma  4,  e  91,  comma  6,  del

Codice antimafia, la Prefettura  competente  effettua  le  necessarie

verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui  all’art.  5,

comma 3, del decreto del Ministro dell’interno  14  marzo  2003.  Nel

caso in cui sia  accertata  la  mancanza  delle  condizioni  previste

dall’art. 2, comma 2,  la  Prefettura  competente,  nel  rispetto  di

quanto stabilito dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,

adotta  il  provvedimento   di   diniego   dell’iscrizione,   dandone

comunicazione all’interessato. Il diniego dell’iscrizione e’ altresi’

comunicato ai soggetti di cui all’art. 91, comma  7-bis,  del  Codice

antimafia.   Diversamente,   la   Prefettura    competente    procede

all’iscrizione dell’impresa. La  Prefettura  competente  conclude  il

relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla

data di ricevimento dell’istanza di iscrizione.

                               Art. 4

      Modalita’ di adempimento degli obblighi di comunicazione

  1. Il termine di trenta giorni, previsto  dall’art.  1,  comma  55,

della legge  per  la  comunicazione  alla  Prefettura  competente  di

qualsiasi modifica dell’assetto proprietario o degli organi  sociali,

decorre dalla data di adozione dell’atto o dalla stipula del relativo

contratto che determina tali modifiche.

  2. L’impresa, organizzata in forma di societa’ di capitali  quotate

in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente,  oltre

alle modifiche di cui al comma 1, anche le  partecipazioni  rilevanti

indicate all’art. 120 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.

58.

  3. Sulla  base  delle  comunicazioni  effettuate  dall’impresa,  la

Prefettura  verifica  la  permanenza  delle   condizioni   prescritte

dall’art. 2, comma  1,  e,  in  mancanza,  dispone  la  cancellazione

dall’elenco, nel rispetto di quanto previsto dall’art.  10-bis  della

legge n. 241 del 1990.

  4. La mancata  osservanza  dell’obbligo  di  comunicazione  di  cui

all’art.  1,  comma  55,  della  legge  comporta   la   cancellazione

dall’elenco, secondo le modalita’ stabilite dall’art. 5.

                               Art. 5

                 Aggiornamento periodico dell’elenco

  1. L’impresa comunica, con le modalita’ di  cui  all’art.  3,  alla

Prefettura competente, almeno  trenta  giorni  prima  della  data  di

scadenza della validita’  dell’iscrizione,  l’interesse  a  permanere

nell’elenco. L’impresa puo’ richiedere di permanere nell’elenco anche

per settori di attivita’ ulteriori o diversi  per  i  quali  essa  e’

iscritta.

  2. La Prefettura competente accerta la permanenza delle  condizioni

previste per l’iscrizione secondo le modalita’ stabilite dall’art. 3.

  3. Oltre  a  quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  la  Prefettura

competente puo’ procedere, in qualsiasi momento,  anche  a  campione,

alla  verifica  delle  condizioni   richieste   per   la   permanenza

nell’elenco. In ogni caso  in  cui  venga  accertata  l’insussistenza

delle predette condizioni,  la  Prefettura  competente  dispone,  nel

rispetto di quanto stabilito dall’art. 10-bis della legge n. 241  del

1990,   la   cancellazione   dall’elenco,    dandone    comunicazione

all’impresa. Allo stesso modo si procede quando sia  stato  accertato

il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui  all’art.

1, comma 55, della legge.

                               Art. 6

   Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica

  1. La Prefettura competente provvede,  nei  termini  stabiliti  dal

regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell’art.  99,  comma

1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati

nazionale unica,  inserendo  i  dati  relativi  ai  provvedimenti  di

diniego di iscrizione e di  cancellazione  dall’elenco  adottati  nei

confronti delle imprese.

                               Art. 7

               Equipollenza dell’iscrizione nell’elenco

   1. Ai sensi dell’art. 1,  comma  52,  della  legge,  l’informazione

antimafia non e’  richiesta  nei  confronti  delle  imprese  iscritte

nell’elenco per l’esercizio delle attivita’ per cui e’ stata disposta

l’iscrizione.

  2. I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia

verificano l’iscrizione nell’elenco attraverso i  siti  istituzionali

delle Prefetture competenti di cui all’art. 8.

                               Art. 8

                       Pubblicazione dell’elenco

   1. Ciascuna Prefettura pubblica, sul  proprio  sito  istituzionale,

nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all’art. 9,  comma

1, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  l’elenco  per  il

quale e’ competente, curandone  il  costante  aggiornamento,  nonche’

l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale

possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.

  2. Sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, nella sezione

"Amministrazione ‘trasparente", sono pubblicati gli  indirizzi  delle

caselle di posta elettronica certificata  delle  Prefetture  dedicate

alle finalita’ indicate al comma 1.

  3. Con decreto  del  Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  il

Ministro per la pubblica  amministrazione  e  semplificazione,  della

giustizia, delle infrastrutture e dei  trasporti,  e  dello  sviluppo

economico,  sentita  l’Autorita’  per  la  vigilanza  sui   contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, sono definite  le  modalita’

per il collegamento tra la banca dati nazionale unica e la banca dati

nazionale dei contratti pubblici di cui all’art.  6-bis  del  decreto

legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  anche  in  relazione   alle

disposizioni previste dall’art. 7, comma 2, del presente decreto.

                               Art. 9

                      Norme finali e transitorie

   1. Salva la comunicazione  di  mancato  interesse  effettuata  alla

Prefettura competente nel termine di 30 giorni dalla data di  entrata

in vigore del presente  decreto,  l’impresa

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