Rilascio del DURC in presenza di crediti verso la PA
Rilascio del DURC in presenza di crediti verso la PA

A determinate condizioni il rilascio del DURC è ora possibile in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle PA. Segue…

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il Decreto 13 marzo 2013 relativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2013 

 

Rilascio del documento  unico di  regolarità  contributiva  anche  in

presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo

di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati  nei  confronti  delle

pubbliche  amministrazioni  di  importo  almeno   pari   agli   oneri

contributivi accertati e non ancora versati da parte di  un  medesimo

soggetto. (13A06078)

 

                             IL MINISTRO

                    DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

                           di concerto con

 

 

                             IL MINISTRO

                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure

urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e

per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico

nazionale» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio

2009,  n.  2  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,   in

particolare,  l’art.  9,  commi  3-bis  e   3-ter   in   materia   di

certificazione dei crediti per  somme  dovute  per  somministrazioni,

forniture e appalti;

  Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  recante  disposizioni

urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di  efficientamento

e potenziamento delle  procedure  di  accertamento,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare,

l’art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti  l’estensione

dell’istituto della certificazione alle  amministrazioni  statali  ed

agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata,  anche  in

via  telematica  dei  processi  di  cessione  dei  crediti  verso  le

pubbliche amministrazioni;

  Visto il decreto-legge 7 maggio 2012,  n.52,  recante  disposizioni

urgenti per la razionalizzazione della  spesa  pubblica,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,  e,   in

particolare  l’art.  13-bis,  recante  disposizioni  in  materia   di

certificazione e compensazione dei crediti vantati dai  fornitori  di

beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

  Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art.  13-bis  del

decreto-legge 7 maggio  2012,  n.52,  che  prevede  il  rilascio  del

documento unico di regolarita’ contributiva, anche in presenza di una

certificazione, rilasciata ai sensi dell’art.  9,  comma  3-bis,  del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185  e  successive  modificazioni,

che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi,  liquidi  ed

esigibili vantati nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni  di

importo almeno pari agli oneri contributivi accertati  e  non  ancora

versati da parte di un medesimo soggetto, demandando  ad  un  decreto

del Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  la  disciplina  delle

relative modalita’ di attuazione, che assicuri l’assenza di  riflessi

negativi sui saldi di finanza pubblica;

  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   recante

disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’

generale dello Stato  ed,  in  particolare,  gli  articoli  69  e  70

riguardanti la cessione dei  crediti  nei  confronti  della  pubblica

amministrazione;

  Visto il regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  concernente  il

regolamento  per  l’amministrazione   del   patrimonio   e   per   la

contabilita’ generale dello Stato;

  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge  di  contabilita’  e

finanza pubblica);

  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture

in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  ed,  in

particolare, l’art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti

da contratti di servizi, forniture e lavori;

  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  5  ottobre

2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre

2000,  n.  445,  recante  disposizioni  legislative  in  materia   di

documentazione amministrativa (testo A);

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,

recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di

diritto di accesso ai documenti amministrativi;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, e successive modificazioni,  recante  le  disposizioni  sulla

riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, gli articoli

28 quater e 48-bis concernenti rispettivamente la  compensazione  dei

crediti con somme dovute  a  seguito  di  iscrizione  a  ruolo  ed  i

pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

  Visto il decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  18

gennaio 2008, n. 40, recante modalita’ di attuazione dell’art. 48-bis

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

602, recante disposizioni in materia  di  pagamenti  da  parte  delle

pubbliche amministrazioni;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive

modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

del 24 ottobre 2007;

  Visto il proprio decreto del 22 maggio 2012, recante "modalita’  di

certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme

dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle

amministrazioni dello Stato e degli enti  pubblici  nazionali",  come

modificato dal successivo decreto del 24 settembre 2012;

  Visti i propri decreti del 25 giugno 2012, recanti rispettivamente,

"modalita’ di certificazione del credito, anche in forma  telematica,

di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti,  da  parte

delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio  Sanitario

Nazionale, di cui all’art. 9, commi 3-bis e 3-ter  del  decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2  e  successive  modificazioni  e  integrazioni"  e

"modalita’ con le quali i crediti non prescritti, certi,  liquidi  ed

esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali  e

degli Enti del Servizio  Sanitario  Nazionale  per  somministrazione,

forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a

seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art.  31,  comma  1-bis,

del  decreto-legge  31   maggio   2010   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122",  come  modificati

dai successivi decreti del 19 ottobre 2012;

  Ritenuto di dover dare  attuazione  alle  disposizioni  di  cui  al

sopracitato comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,

n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.

94;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

 

                  Oggetto e ambito di applicazione

 

  1. Il presente decreto disciplina le modalita’  di  rilascio  e  di

utilizzazione del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC),

in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi  dell’art.  9,

comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da  ultimo

modificato dall’art. 13-bis del decreto-legge 7  maggio  2012,  n.52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,  che

attesti la sussistenza e  l’importo  di  crediti  certi,  liquidi  ed

esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali,  degli

enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli  enti  locali  e  degli

enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo  almeno  pari  agli

oneri contributivi accertati  e  non  ancora  versati  da  parte  del

soggetto titolare dei crediti certificati.

  2. Con il presente decreto sono altresi’ disciplinate le  modalita’

di  utilizzo  della  certificazione   rilasciata   ai   sensi   delle

disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio  del

DURC.

                               Art. 2

 

 

                   Modalita’ di rilascio del DURC

 

  1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del  soggetto

titolare dei crediti certificati di cui al comma 1  dell’art.  1  che

non abbia provveduto  al  versamento  dei  contributi  previdenziali,

assistenziali ed  assicurativi  nei  termini  previsti,  emettono  il

predetto documento con l’indicazione che il rilascio e’  avvenuto  ai

sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7  maggio  2012,

n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.

94, precisando l’importo  del  relativo  debito  contributivo  e  gli

estremi  della  certificazione  esibita  per  il  rilascio  del  DURC

medesimo.

                               Art. 3

 

 

                   Modalita’ di utilizzo del DURC

 

  1. Il DURC, rilasciato con le modalita’ di  cui  all’art.  2,  puo’

essere  utilizzato  per   le   finalita’   previste   dalle   vigenti

disposizioni di legge.

  2. Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il  pagamento  da

parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento  lavori

o delle prestazioni relative a servizi e  forniture,  si  applica  il

comma 2 dell’art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5

ottobre 2010, n. 207,  che  prevede  l’intervento  sostitutivo  della

stazione   appaltante   in   caso   di   inadempienza    contributiva

dell’esecutore.

  3. Al fine di assicurare l’assenza di effetti negativi sui saldi di

finanza  pubblica,   l’intervento   sostitutivo   si   applica   alle

erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo

spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell’art. 1.

                               Art. 4

 

 

             Modalita’ di utilizzo della certificazione

 

  1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi  del

comma 5 dell’art. 13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, puo’

essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo,  ai

sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita’ previste dal  decreto

del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione

o anticipazione del credito presso banche o  intermediari  finanziari

secondo le modalita’ di cui al comma 2.

  2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio

del DURC puo’ validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto  di

anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato

sul DURC ai sensi dell’art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato

da esibirsi alla banca o all’intermediario  finanziario,  ovvero,  in

caso di persistente irregolarita’ contributiva, a condizione  che  il

creditore    sottoscriva,    contestualmente    alla    cessione    o

all’anticipazione, apposita delegazione di  pagamento  alla  banca  o

all’intermediario finanziario, ai sensi  dell’art.  1269  del  codice

civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.

Qualora  l’importo  riconosciuto  dalla  banca  o  dall’intermediario

finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la

delegazione di pagamento di cui al  presente  comma  si  applica  per

l’estinzione parziale del predetto debito contributivo.

                               Art. 5

 

 

                      Clausola di salvaguardia

 

  1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  la

finanza pubblica.

  Il  presente  decreto  sara’  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta  ufficiale

della Repubblica Italiana.

    Roma, 13 marzo 2013

 

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