E’ stato istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il DM 5 ottobre 2012, di attuazione dell’art. 24, comma 27, del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, prevede due forme di intervento, entrambe relative a trasformazioni/assunzioni effettuate nel periodo di tempo compreso tra il 17 ottobre 2012 (data di pubblicazione del decreto) e il 31 marzo 2013 ed a favore di uomini di età non superiore a 29 anni o donne di qualsiasi età.
Incentivi per trasformazioni/stabilizzazioni. Sono riconosciuti degli incentivi in riferimento ai seguenti casi:
trasformazione di contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part time, purché di durata non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro;
assunzione con contratto a tempo indeterminato, anche part time, purché di durata non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro, di lavoratori/lavoratrici che hanno intrattenuto, col medesimo datore di lavoro, rapporti di lavoro a termine, di collaborazione (co.co.co. – co.co.pro.) o associazione in partecipazione con apporto di lavoro, cessati entro i 6 mesi precedenti la data di assunzione tempo indeterminato.
L’incentivo ammonta ad euro 12.000,00 per ogni trasformazione/stabilizzazione, col limite massimo di dieci trasformazioni/stabilizzazioni per datore di lavoro.
Incentivi per assunzioni a termine. Sono riconosciuti degli incentivi per l’assunzione con contratto di lavoro a termine, di durata non inferiore a 12 mesi e con orario di lavoro a tempo pieno, che determinano un incremento occupazionale in riferimento alla data di assunzione.
Ammontare degli incentivi:
euro 3.000,00 per assunzione a termine di durata non inferiore a 12 mesi;
euro 4.000,00 per assunzione a termine di durata superiore a 18 mesi;
euro 6.000,00 per assunzione a termine di durata superiore a 24 mesi;
E’ previsto il limite massimo di dieci assunzioni per datore di lavoro.
Gli incentivi sono corrisposti dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e sono erogati in un’unica soluzione decorsi sei mesi dalla trasformazione o assunzione, nei limiti delle risorse disponibili che ammontano ad euro 196.108.953,00 per il 2012 ed euro 36.000.000 per il 2013.
In riferimento alle modalità di fruizione dell’incentivo, l’INPS emetterà apposito messaggio, col quale altresì verranno indicate le modalità di rilevazione contabile degli incentivi.
Si ricordano le condizioni generali cui è subordinata l’erogazione degli incentivi:
l’incentivo non spetta se la trasformazione o assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012
l’incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui la trasformazione o l’assunzione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).
La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.