Certificazione del credito negli appalti: l’ok delle regioni
Certificazione del credito negli appalti: l’ok delle regioni

Le Regioni hanno espresso un parere favorevole al decreto sulle modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni e degli Enti locali.

Con il “via libera” espresso  durante la Conferenza unificata del 26 settembre, le Regioni hanno raccomandato di accogliere la proposta emendativa concernente il recepimento delle disposizioni relative al certificato di pagamento dei lavori pubblici.

Il parere delle Regioni è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it. Si riporta di seguito il testo integrale.

Parere sullo schema di decreto di modifica del d.m. 25 giugno 2012 recante: "modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del SSN, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni"

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Il DL 52/2012 (articolo 13-bis), come modificato dal DL 95/2012 (articolo 3-bis), ha previsto l’equiparazione dei certificati di pagamento dei lavori pubblici a quelli rilasciati ai sensi dei decreti ministeriali relativi allo smobilizzo dei crediti.

L’attuazione di questa norma rappresenta un elemento indispensabile per consentire alle imprese che realizzano lavori pubblici di effettuare operazioni di smobilizzo dei crediti presso il sistema bancario, come previsto dal recente Addendum ABI-ANCE al Protocollo ABI-Associazioni imprenditoriali del 22 maggio 2012.

Da questo punto di vista, il prossimo avvio delle operazioni di smobilizzo rende necessario la pubblicazione, nel più breve tempo possibile, dei decreti ministeriali aggiornati nei quali vengano chiarite le modalità di equiparazione dei certificati di pagamento dei lavori pubblici e di ammissione, per le imprese di costruzioni, alla copertura del fondo centrale di garanzia.
A questo proposito, si evidenzia che uno schema di decreto ministeriale aggiornato, relativo alla certificazione del credito da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, è stato trasmesso alla Conferenza Unificata in vista della riunione del 26 settembre 2012.

Tale schema non recepisce le modifiche apportate dal DL 52/2012 e dal DL 95/2012 ed appare opportuno modificarlo per consentire alle imprese che realizzano lavori pubblici di effettuare operazioni di smobilizzo dei crediti presso il sistema bancario. Pertanto, la Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole con la raccomandazione di accogliere la proposta emendativa allegata, concernente il recepimento delle disposizioni relative al certificato di pagamento dei lavori pubblici.

Roma, 26 settembre 2012

Allegato
MODIFICHE DA APPORTARE ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI MODIFICA DEL D.M. 25 GIUGNO 2012 RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO DI REGIONI, ENTI LOCALI E ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Recepimento delle disposizioni relative al certificato di pagamento dei lavori pubblici


Nelle premesse del decreto di modifica, aggiungere:

“Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l’articolo 3-bis, comma 7 che fa salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nelle procedure di certificazione del credito ed ai fini dell’ammissione alla garanzia del fondo centrale di garanzia per le PMI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l’articolo 141 relativo ai pagamenti in acconto;”

All’articolo 1 “Modifiche al D.M. 25 giugno 2012”, dopo il comma 7, aggiungere:
“8. All’articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Per gli enti di cui al comma 1, sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tali certificazioni sono fatte salve anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 del decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.”

Link:
http://www.regioni.it/download.php?id=269635&field=allegato&module=news

 

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