Approvato dal Parlamento in tempo di record, il decreto legge n.98 del 30 giugno 2011 convertito in legge n.111 del 16 luglio 2011 è in vigore con le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato.
Il provvedimento mira a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) e nel Patto di Stabilità ovvero il pareggio di bilancio nel 2014. Rispetto al testo varato dal Consiglio dei ministri del 30 giugno scorso, con la correzione dei conti pubblici di circa 18 miliardi nel 2013 e 25 miliardi nell’anno successivo, la manovra pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011 è pari ora, in termini di riduzione dell’indebitamento netto a circa 2,1 miliardi nell’esercizio in corso, 5,6 miliardi nel 2012, 24,4 miliardi nel 2013 e 47,9 miliardi (2,7, del Pil) nel 2014.
Le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato:
1. Livellamento remunerativo Italia-Europa
Il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell’area euro. Nella formulazione originaria il riferimento è alla media tra tutti gli Stati dell’area euro e senza alcun richiamo a criteri di ponderazione.
2. Benefits
Divieto di attribuire una serie di benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, dopo la cessazione dall’ufficio. In base alla modifica introdotta dal Senato, la limitazione dei benefici per i Presidenti delle Camere e della Corte costituzionale riguarda non i benefici riconosciuti, ma quelli che vengono riconosciuti.
3. Norma di interpretazione autentica
La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC vengono escluse dall’ambito di applicazione di alcune disposizioni di carattere generale riguardanti gli organi collegali introdotte dal decreto-legge 112/2008 e dal decreto-legge 223/2006, quali i limiti alla proroga, la valutazione di perdurante utilità, il limite della durata biennale con proroga legata ad obiettivi di risparmio.
4.Trattamento malattia personale del comparto sicurezza e difesa
Per tali categorie di personale non viene mai meno il trattamento accessorio previsto invece come misura di risparmio e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
5. Razionalizzazione spesa sanitaria
Riduzione di 105 milioni di euro – dai 486,5 inizialmente previsti – del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2011 a cui concorre ordinariamente lo Stato. Viene anticipata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la ripresa dell’efficacia delle disposizioni che prevedono la quota di partecipazione di 10 euro, a carico dei cittadini non esenti, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
6.Interventi in materia previdenziale
L’articolo 18 è stato ampiamente modificato e integrato al Senato. Per quanto concerne la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, è stato previsto che essa operi, per il biennio 2001-2013, esclusivamente con riferimento ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti la rivalutazione opera nella misura del 70% per la sola fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo. Nel testo originario del decreto-legge era previsto che, per il medesimo biennio, l’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici non si applicasse in alcuna misura per la fascia di importo dei trattamenti superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS e si applicasse nella misura del 45% per la fascia di importo dei trattamenti compresa tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo.
Per quanto riguarda l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita rilevata dall’ISTAT, è stato disposto l’anticipo del primo adeguamento al 1° gennaio 2013 (comma 4). Nel testo originario del decreto-legge l’anticipo era fissato al 1° gennaio 2014, mentre nella normativa previgente il primo adeguamento era previsto per 1° gennaio 2015.
Introdotto un contributo di perequazione, applicabile dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro. Posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014; le decorrenze previgenti continuano tuttavia ad applicarsi a un contingente di 5.000 lavoratori che si trovino in particolari condizioni.
7. Patto di stabilità
Le modifiche apportate dal Senato riguardano principalmente i parametri di virtuosità da applicare a regioni ed enti locali ai fini della redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni e il taglio – per gli enti locali – dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte.
Nello specifico:
– soppresso l’automatismo dell’esclusione dal ‘patto concordato’ delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario;
– modificato l’elenco dei parametri di virtuosità. Tra i parametri di virtuosità, indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi (in relazione all’esercizio delle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali); ai fini della valutazione dei parametri, la nozione di un coefficiente di correzione connesso alla dinamica di miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni (da individuare con lo stesso decreto che dovrà ripartire tra gli enti l’ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica);
– parametri demografici minimi per i comuni al fine dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali;
– anticipato al 2012, per le sole province, il termine di decorrenza dell’esclusione degli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica; il contributo degli enti appartenenti alla prima classe è, inoltre, ridotto di 200 milioni di euro (è soppresso il carattere facoltativo della riduzione, disposta dalla stesura iniziale del testo).
– taglio dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte degli enti locali, a compensazione della soppressione del taglio dei trasferimenti agli enti locali.
8. Sovraprezzo canone trasporto alta velocità
Introdotto un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità. La determinazione del sovrapprezzo dovrà essere effettuata in conformità al diritto comunitario. Nel corso dell’esame da parte del Senato è stato specificato che si dovrà tenere conto in particolare della direttiva 2007/58/CE, finalizzata a favorire l’apertura del mercato dei servizi ferroviari passeggeri all’interno della Comunità.
9. Disposizioni in materia di IRAP
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 incremento dell’aliquota IRAP applicata nei confronti di alcuni soggetti passivi:
– per le banche e gli altri enti e società finanziari
– per i soggetti operanti nel settore assicurativo
– nei confronti delle società esercenti attività in concessione, purché diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.
10. Imposta di bollo deposito titoli
Incrementato l’ammontare dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari:
– per i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro, dal 2011 per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l’imposta è aumentata ammonterà a 34,20 euro (ossia 17,1 euro per quelle con periodicità semestrale, 8,55 euro con periodicità trimestrale e 2,85 euro con periodicità mensile); rispetto alla formulazione previgente della norma, per i depositi di tali entità non è previsto un ulteriore incremento dell’imposta nel tempo;
– per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla predetta soglia di 50.000 euro, le norme dispongono un graduale aumento dell’imposta nel tempo, variabile secondo l’entità dei depositi.
11. Deducibilità accantonamenti imprese concessionarie
In luogo del 5 per cento previgente – la deducibilità degli accantonamenti per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e per spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nei confronti delle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori è limitata all’1 per cento.
12. Gestione crediti Equitalia
Giustizia
Sarà Equitalia Giustizia S.p.A. a gestire i crediti relativi alle spese di giustizia riguardanti provvedimenti divenuti definitivi prima del 1° gennaio 2008 o il mantenimento in carcere per condanne per cui sia cessata l’espiazione in istituto prima del 1° gennaio 2008. Sono poi definite le modalità di gestione, da parte dell’ente stesso, dell’attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo in particolare che i dipendenti della predetta società possano essere delegati a firmare i ruoli da questa formati.
Il comma 36 abroga conseguentemente le disposizioni della legge finanziaria 2010, che disciplinano la gestione dei predetti crediti e fanno salve le disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia relative alla natura del credito.
A seguito di una modifica apportata al Senato:
viene mantenuta la destinazione delle entrate – prevista dalla medesima legge finanziaria 2010 – ad un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento all’assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria, previa verifica della compatibilità finanziaria;
– viene specificato che la predetta assunzione avviene nei limiti delle risorse derivanti da alcune disposizioni in materia di spese di giustizia.
13. Regime fiscale stock options e bonus
Modificata la disciplina fiscale delle cd. stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario, mediante l’aumento della quota di reddito imponibile colpita dall’addizionale nella misura del 10 per cento: per i compensi percepiti dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, essa si applicherà sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (in luogo dell’ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione).
14. Aliquote di accisa sui carburanti
Dal 1° gennaio 2012 scattano gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579 del 2011: nel dettaglio tale determinazione fissa dal 1° luglio 2011 l’aliquota di accisa sulla benzina a 613, 20 euro per mille litri e quella sul gasolio a 472,20 euro per mille litri.
15. Regime fiscale contribuenti minimi
A decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto la platea dei beneficiari del c.d. “forfettone” (una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro) è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l’attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Contestualmente l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012. Con una norma introdotta nel corso dell’esame al Senato è previsto che il suddetto regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età.
16. Liberalizzazione servizi e attività economiche
Il Governo, sentita l’Alta Commissione, elaborerà proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorso il termine di 8 mesi dalla conversione del Decreto legge, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Questa liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall’art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.
17. Dismissioni partecipazioni azionarie
Approvazione, entro il 31 dicembre 2013, da parte del Ministro dell’economia e finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, su conforme deliberazione del Consiglio del Ministri, di uno o più programmi di dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali.
18. Concessioni autostradali
L’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, nell’esercizio delle funzioni in qualità di amministrazione concedente di autostrade, può procedere alla selezione dei concessionari autostradali e alla relativa aggiudicazione, o in alternativa all’affidamento diretto ad Anas s.p.a. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade.
19. Sanzioni amministrative pubblicità stradali
Aumentata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade. Si prevede inoltre la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato con il contravventore.
20. Soglia esenzione contributo unificato controversie di lavoro
Ampliata l’area dell’esenzione dal contributo unificato per le controversie in materia di lavoro: il pagamento del contributo è dovuto dalle parti titolari di un reddito IRPEF pari a tre volte il reddito massimo richiesto per l’accesso al gratuito patrocinio, ovvero almeno 31.884,48 euro (il testo del decreto legge richiedeva invece un reddito di almeno 21.256,32 euro).
21. Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
E’ stato individuato nel tribunale del circondario di residenza dell’attore (rispetto all’atecnica definizione “tribunale del capoluogo di provincia…”, del testo vigente), il giudice competente a ricevere il ricorso per richiedere l’accertamento tecnico preventivo volto alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giudiziale.
22. Disposizioni in materia di giustizia tributaria
Ai fini della determinazione delle cause di incompatibilità dei giudici tributari, è previsto che per coniugi, conviventi o parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado sussistano contemporaneamente le due condizioni – prima alternative – di iscrizione in albi professionali ed esercizio delle attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale ovvero nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale o nelle regioni con essa confinanti. E’ inoltre stabilito che all’accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità provvede il Consiglio di Presidenza.
23. Disposizioni finanziarie
L’articolo 40, recante disposizioni finanziarie, è stato modificato, prevedendo, al comma 1, l’incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica sia pari, per l’anno 2012, a 2.850 milioni di euro (in luogo dei 5850 milioni originariamente previsti). Il nuovo comma 1-bis, prevede che gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del decreto, ai sensi del terzo periodo dall’articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge di stabilità per il 2011, in relazione all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche, siano resi definitivi con le modalità previste nella medesima disposizione. Le entrate derivanti dall’assegnazione delle frequenze, stimate dalla legge di stabilità in misura non inferiore a 2.400 milioni di euro, sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il nuovo comma 1-ter dispone la riduzione del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato C-bis. Per i casi nei quali tale riduzione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione con riferimento ai singoli regimi interessati. Il nuovo comma 1-quater prevede che tale disposizione non si applichi qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia di riordino della spesa fiscale e assistenziale, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014. Le modifiche apportate al comma 2 rimodulano taluni importi riferiti all’anno 2012 relativi alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti da specifici articoli del decreto-legge in esame.
Fonte: www.governo.it