Pubblicato nella GU 12 maggio 2011 n. 109 il decreto del Ministero dello Sviluppo recante i criteri d’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dall’utilizzo di impianti fotovoltaici emanato in attuazione dell’art. 25 del D.Lgs. 28/2011.
Il decreto ministeriale entra in vigore dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento si pone la finalità di raggiungere entro il 31 dicembre 2016 un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale pari a 23.000 MegaWatt (contro i 4.773 MW di aprile 2011). In particolare viene disposto al comma 3 dell’articolo 2 che, al raggiungimento di un costo cumulato annuo di 6 miliardi di euro, l’incentivazione si interromperà e potranno essere riviste, con successivo decreto ministeriale, ulteriori modalità agevolative inerenti la produzione di energia da fotovoltaico necessarie per favorire un ulteriore sviluppo del settore. Nel dettaglio il decreto disciplina l’incentivazione dell’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016.
L’entrata in esercizio è definita come la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
– impianto collegato in parallelo con il sistema elettrico;
– avvenuta installazione di tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
– risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.
Il nuovo sistema d’incentivazione, noto come IV° Conto Energia, conferma il riconoscimento per un periodo di venti anni di una tariffa prestabilita da applicare sulla produzione di energia elettrica dell’impianto. Sono previsti nuovi criteri d’incentivazione differenziati per tipologia d’impianto e per periodo di riferimento.
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI (di cui al TITOLO II) PERIODO TRANSITORIO 2011-2012
In sostituzione di quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2010 sono previste nuove tariffe incentivanti così come riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’Allegato 5 del provvedimento.
Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti
Il provvedimento distingue a seconda della taglia dell’impianto differenti condizioni per l’accesso alle tariffe incentivanti.
Si riportano, di seguito, le definizioni di “piccolo” e “grande impianto”:
– “piccoli impianti” (articolo 3 lettera u): impianti fotovoltaici realizzati su edifici con potenza < 1000 KW, quelli con potenza < 200 KW operanti in regime di scambio sul posto, nonché quelli di qualsiasi potenza realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche.
– “grandi impianto” (articolo 3 lettera v): è un impianto fotovoltaico diverso da quello definito nella lettera u) come “piccoli impianto”.
Accesso alle tariffe incentivanti per i piccoli impianti (articolo 9)
Entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggetto responsabile dell’impianto deve inviare alla società GSE S.p.a. (di seguito GSE) la richiesta di concessione dell’incentivo accompagnata da tutta la documentazione prevista dall’allegato 3-C. La data di entrata in esercizio è quindi il riferimento per l’attribuzione del livello tariffario d’incentivazione mentre la comunicazione al GSE rappresenta la procedura per far scaturire il diritto ad essere remunerati. Il GSE ha a disposizione 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per adempiere al pagamento dell’incentivo.
Accesso alle tariffe incentivanti per i grandi impianti (articoli 4, 6 e 7)
Solo per i grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 viene concessa l’opportunità di accedere direttamente alle tariffe incentivanti (come quelli piccoli) e quindi i responsabili di tali impianti sono tenuti solo all’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio.
Il provvedimento prevede, per i grandi impianti entrati in esercizio dopo il 31 agosto 2011, limiti di costo annuali:
Tabella 1.1
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1/06/2011- 31/12/2011 |
Primo semestre 2012 |
Secondo semestre 2012 |
TOTALE |
Limite di costo |
300 ML€ |
150 ML€ |
130 ML€ |
580 ML€ |
Al fine di conoscere il livello di costo sostenuto dal sistema in un determinato momento viene previsto l’obbligo per i titolari di grandi impianti di iscriversi ad un apposito registro informatico istituito dal GSE in base al quale si formeranno le graduatorie per verificare il rispetto dei limiti di costo previsti dalla Tabella 1.1 sopra riportata.
I grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 concorrono all’esaurimento delle risorse messe a disposizione.
Tempistica di iscrizione al registro del GSE
2011 (300 milioni di euro)
Dal 20 maggio al 30 giugno 2011 prima graduatoria per concorrere all’incentivo nel limite delle risorse disponibili.
Dal 15 settembre al 30 settembre 2011 in caso di ulteriori disponibilità economiche.
I° semestre 2012 (150 milioni di euro)
Dal 1° novembre al 30 novembre 2011 prima graduatoria per concorrere all’incentivo nel limite delle risorse disponibili.
Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2012 in caso di ulteriori disponibilità economiche.
II° semestre 2012 (130 milioni di euro)
Dal 1° febbraio al 28 febbraio 2012 prima graduatoria per concorrere all’incentivo nel limite delle risorse disponibili.
Dal 1° maggio al 31 maggio 2012 in caso di ulteriori disponibilità economiche.
Qualora l’insieme dei costi di incentivazione riferibili agli impianti entrati in esercizio nel 2011 e iscritti al registro determini il superamento dei 300 milioni di euro previsti, l’eccedenza comporta una riduzione degli importi disponibili per il 2012.
Graduatoria
Di seguito si riportano i criteri di priorità, in ordine gerarchico, da applicare per determinare la graduatoria:
a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;
b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; in tal caso, entro il termine di chiusura del periodo di iscrizione al registro, deve pervenire al GSE la certificazione di cui all’articolo 8;
c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativi
d) minore potenza dell’impianto;
e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
Certificazione della fine dei lavori
Il provvedimento impone per i grandi impianti iscritti al registro di comunicare al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell’impianto allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto all’Allegato 3-B.
Indennizzi per ritardi nel completamento della realizzazione della connessione imputabili al gestore di rete.
L’articolo 6-bis prevede il riconoscimento a favore del responsabile d’impianto del diritto a godere degli indennizzi economici previsti dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 qualora vi siano ritardi nel completamento della realizzazione della connessione e per la relativi attivazione imputabili al gestore di rete.
PERIODO 2013-2016
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa premio. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4 riportata nell’Allegato 5 del provvedimento.
A partire dal 2° semestre 2013 sono previste riduzione percentuali (dal 9% sino al 30%) semestrali così come individuate dalla tabella 5 dell’allegato 5 del provvedimento.
Per tutti gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla dimensione, sono previsti i seguenti limiti economici in termini di risorse disponibili:
Tabella 1.2 Impianti solari fotovoltaici
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Primo semestre 2013 |
Secondo semestre 2013 |
Primo semestre 2014 |
Secondo semestre 2014 |
Primo semestre 2015 |
Secondo semestre 2015 |
Primo semestre 2016 |
Secondo semestre 2016 |
TOTALE |
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costo indicativo |
240 ML€ |
240 ML€ |
200 ML€ |
200 ML€ |
155 ML€ |
155 ML€ |
86 ML€ |
86 ML€ |
1.361 ML€ |
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Il superamento dei suddetti limiti di costo non limita l’accesso alle tariffe incentivanti ma determina la riduzione del contingente del periodo successivo.
Inverter (art. 10 comma 3)
Si evidenzia che a partire dal 1 gennaio 2013 gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici devono garantire le seguenti prestazioni:
a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell’impianto fotovoltaico;
d) consentire l’erogazione o l’assorbimento di energia reattiva;
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.
Forme di “Premialità” (articolo 12 e 13)
L’articolo 12 conferma, così come già previsto dal D.M. 6 agosto 2010 (cd III° Conto Energia) la possibilità per i piccoli impianti installati su edifici di beneficiare di una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante, che può raggiungere massimo il 30%, nei casi in cui l’utilizzo dell’impianto sia abbinato ad un uso efficiente dell’energia. Confermate anche le disposizioni riguardi i premi per specifiche tipologie e applicazioni. In evidenza al riguardo i 5 c€/kWh previsti in favore degli impianti installati in sostituzione di coperture di eternit/amianto (non più 10%); l’incremento del 5% della tariffa incentivante per gli impianti il cui costo d’investimento sia – sui componenti diversi dalla manodopera – per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea.
Pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline fotovoltaiche (Art. 13 comma 2)
Se i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline fotovoltaiche la tariffa spettante è pari alla media aritmetica fra quella spettante per impianti su edifici e quella per altri impianti fotovoltaici.
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE (TITOLO III) E IMPIANTI A CONCENTRAZIONE (TITOLO IV)
Le nuove tariffe incentivanti relative agli impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative sono riportate nelle tabelle 6 e 7 dell’allegato 5 del provvedimento relativamente al periodo 2011-2012.
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa premio. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8 nell’Allegato 5 del provvedimento.
A partire dal 2° semestre 2013 sono previste le seguenti riduzioni percentuali:
– 3% (II semestre 2013)
– 4% (I semestre 2014 e II semestre 2014)
Relativamente agli impianti a concentrazione le tariffe sono invece riportate nelle tabelle 10 e 11 dell’allegato 5 del provvedimento relativamente al periodo 2011-2012 .
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa premio. Le nuove tariffe sono individuate nell’Allegato 5 del provvedimento.
Per queste tipologie d’impianti sono previsti i limiti in termini di costi indicativi riportati nella Tabella 1.3 di seguito riportata.
Tabella 1.3 Impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (titolo III) e impianti a concentrazione (titolo IV)
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Tipologia di impianto |
primo semestre 2013 |
secondo semestre 2013 |
primo semestre 2014 |
secondo semestre 2014 |
Livelli di costo indicativo |
titolo III |
22 ML€ |
30 ML€ |
37 ML€ |
44 ML€ |
titolo IV |
19 ML€ |
26 ML€ |
32 ML€ |
38 ML€ |
Il superamento dei suddetti limiti di costo non limita l’accesso alle tariffe incentivanti ma determina la riduzione del contingente del periodo successivo.