Azioni positive per la flessibilità di orario di lavoro
Azioni positive per la flessibilità di orario di lavoro

Emanato il regolamento con i criteri e modalità per la concessione dei contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario. Segue ….

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011, il D.P.C.M. n. 277 del 23 dicembre 2010, contenente il regolamento con i criteri e modalità per la concessione dei contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario (così come previsto dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

 

In particolare:

a.                  progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;

b.                  programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c.                  progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Documenti in allegato.

Condividi sui Social Network