Potranno chiedere la pensione con tre anni di anticipo, rispetto agli altri lavoratori dipendenti, i lavoratori impegnati in lavori usuranti. Segue …
E’ quanto prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall’articolo 1 della legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) volta a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni.
Hanno diritto alla pensione anticipata:
i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti in galleria, lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro;
i lavoratori subordinati notturni (almeno 64 notti per chi matura i requisiti dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009);
i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Per godere del beneficio pensionistico è necessario che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa. Per almeno sette anni negli ultimi 10 nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017, mentre dal 2018 bisognerà aver effettuato lavori faticosi per metà della propria vita lavorativa.
Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio pensionistico.
Ferma restando la disciplina vigente in materia di revoca dei trattamenti pensionistici e ripetizione dell’indebito, si prevede che nel caso di erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera il datore di lavoro che l’ha fornita sia tenuto al pagamento di una sanzione in favore degli istituti previdenziali eroganti.
Una apposita clausola di salvaguardia, infine, è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.
Dal 2013 l’accesso alla pensione è permesso con un’età anagrafica di tre anni inferiore a quella prevista (o tre punti in meno se si considera la quota tra età e anni di contribuzione, 94 invece di 97 e un’età anagrafica minima di 58 anni). In via transitoria (tra il 2008 e il 2012) l’anticipo per l’accesso alla pensione varia da uno a tre anni.
Sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 marzo 2011.
Fonte: Camera dei Deputati