Ripristinare il fondo non autosufficienza nel Milleproroghe
Ripristinare il fondo non autosufficienza nel Milleproroghe

L’assessore alle politiche sociali della Regione Liguria e coordinatrice della commissione welfare della Conferenza delle Regioni, Lorena Rambaudi, ha sottolineato l’urgenza del ripristino delle risorse per la non autosufficienza. Segue …

La Conferenza delle Regioni ha infatti accolto la proposta di emendamento al decreto ’’mille proroghe’’ (*) che tutti gli assessori al sociale delle regioni hanno sottoscritto per poter vedere ripristinato il Fondo nazionale per la non autosufficienza. "’L’emendamento – spiega Rambaudi – che adesso ci auguriamo che il Governo recepisca, si prefigge di ripristinare 400 milioni per continuare a garantire i servizi a favore delle persone non autosufficienti con particolare riferimento all’assistenza domiciliare’’.

(*)

 

EMENDAMENTI NELL’AMBITO DELLE POLITICHE SOCIALI:

Aggiungere all’articolo 2, dopo il comma 19, il seguente comma :

“Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare rifermento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l’anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l’anno 2011. Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 3

Aggiungere all’articolo 3 , dopo il comma 2, il seguente comma:

“Agli oneri derivanti dall’articolo 2 comma 19 bis si provvede con i risparmi derivati dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne di cui al comma 12- sexies dell’articolo 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” .

Motivazione

La conferma del finanziamento per il 2011 del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze diventa in questo momento di transizione verso l’assetto Federalistico, indispensabile per garantire l’assistenza ad oltre 300.000 persone non autosufficienti. Certamente questa misura non è risolutiva dei problemi della non autosufficienza che richiedono una disciplina più organica all’interno della fissazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui alla lettera m), dell’articolo 117 del testo Costituzionale rinnovellato, disciplina individuata anche nello stesso decreto sul Federalismo Fiscale concernente le entrate comunali e regionali in corso di esame presso gli Organi Parlamentari.

L’individuazione dei LEP di cui alle legge 42/09, andrà a correlarsi anche con  i LEA previsti dal Patto per la Salute 2010/2012, portando alla complessiva fissazione dei diritti civili e sociali dove i non autosufficienti hanno larga parte.

Ma in oggi, anche per dar forza alle regioni che hanno previsto in maniera diffusa misure a favore dei non autosufficienti e delle loro famiglie, interrompere questo supporto nazionale significherebbe colpire ulteriormente i cittadini più deboli, senza un’alternativa praticabile attraverso l’utilizzo di finanze regionali e locali già fortemente provate dalle manovre finanziarie del 2010.

Infine, la proposta emendativa, in termini di reperimento delle risorse finanziarie per ripristinare il Fondo, non fa altro che rendere attivo quanto già previsto dal’ultimo comma dell’articolo 22 ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 (articolo il cui primo comma è stato modificato alla legge 122/10), che testualmente recita” Le economie derivanti dall’attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera bbis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza

 

EMENDAMENTI IN AMBITO SANITARIO:

1) Proroga termini accreditamento delle strutture socio sanitarie private e degli stabilimenti termali

All’art. 2 inserire il seguente comma:

All’articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole “strutture private” aggiungere le parole “ospedaliere e ambulatoriali”, dopo le parole “decreto legislativo n. 502 del 1992;”aggiungere le seguenti “le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Motivazione

Con la legge finanziaria per l’anno 2007 (legge n. 296/2006) sono stati definiti i termini per far cessare i provvisori accreditamenti delle strutture private per le quali non sia confermato l’accreditamento definitivo.

Le Regioni, quindi, erano tenute a confermare entro il 31.12.2009 l’accreditamento delle strutture private provvisoriamente accreditate che, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale, esercitano attività sanitarie e socio-sanitarie per conto e con oneri a carico del servizio sanitario nazionale e contribuiscono ad assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza previsti dal decreto legislativo 502/92.

Era stato, infatti, previsto che le strutture private provvisoriamente accreditate, non accreditate definitivamente entro le scadenze prescritte, sarebbero decadute ex legedalla qualifica di provvisoriamente accreditati e quindi dal possesso di uno dei presupposti necessari per erogare prestazioni per conto e con oneri a carico del servizio sanitario nazionale.

Il mancato rispetto di tali scadenze oltre a compromettere eventualmente la garanzia della continuità assistenziale, avrebbero impedito, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dal punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, l’accesso delle Regioni all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

Nella legge finanziaria per l’anno 2010 (legge n. 191/2009) su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome era stata inserita la proroga dei termini per l’accreditamento provvisorio di tutte le strutture al 31.12.2010.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 09.12.2010 ha deciso di confermare il termine del 31.12.2010 per le strutture ospedaliere e gli ambulatori privati e di proporre la proroga di due anni al 31.12.2012 dei termini per l’accreditamento delle strutture socio sanitarie private e degli stabilimenti termali, come individuati dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di permettere di terminare i percorsi autorizzativi in essere non ancora conclusi.

2) Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

– Primo emendamento

All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo le parole “fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326” sono sostituite dalle seguenti: “rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa”.

– Secondo emendamento

All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo:”Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.”

Motivazione

Le modifiche all’articolo 11, introdotte in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, determinano nei confronti del servizio sanitario nazionale maggiori oneri, ovvero riduzione delle economie, previste al comma 5 dello stesso articolo 11. Gli emendamenti proposti consentono di ripristinare gli effetti correttivi previsti:

· il primo emendamento, consente l’applicazione dello sconto dell’1,82% a favore del servizio sanitario regionale su tutti i medicinali erogati dalle farmacie in regime convenzionale;

· il secondo emendamento, consente di mantenere inalterati gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel periodo di vigenza del medesimo.

3) Interventi in materia di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie

Al testo del decreto in argomento è aggiunto il seguente articolo:

Art. (Interventi in materia di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie)

1. Fatti salvi gli adempimenti stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, per le strutture sanitarie esistenti al 31.12.2002, classificate nel DPR 14.01.1997, il termine di adeguamento, di cui all’art. 6 del decreto del Ministero degli Interni del 18.09.2002, è stabilito sulla base del programma allegato al progetto per l’acquisizione del parere di conformità, previsto dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. La rimodulazione della scadenza, di cui al richiamato articolo 6 del decreto Ministero degli Interni del 18.09.2002, ha effetto immediato per i soggetti esercenti l’attività che confermeranno l’avvio del procedimento entro 90 giorni, dall’entrata in vigore della presente legge, e, contestualmente, si impegneranno a presentare la documentazione necessaria, entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma tecnica di cui al successivo comma 3) per la prosecuzione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. Il procedimento si attua attraverso fasi successive alla fine delle quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco emetterà un provvedimento da comunicarsi, oltre che al soggetto esercente, anche alla Regione ed al Sindaco nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione all’attività.

3. La documentazione tecnica ed i contenuti essenziali della medesima saranno oggetto di successiva norma tecnica di attuazione da emettersi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente.

4. Alla gestione del programma per la messa in sicurezza antincendio delle strutture sanitarie si provvede attraverso una programmazione decennale degli interventi di adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti di cui al comma 1) e delle iniziative di formazione continua del personale, da attuarsi in ambito nazionale sulla base dei contenuti di un’intesa negoziata in sede di Conferenza Unificata tra le regioni ed il ministero della salute di concerto con i ministeri dell’interno e dell’economia e finanze.

Motivazione

In merito alle problematiche concernenti l’adeguamento alle norme di sicurezza antincendio delle strutture sanitarie, le regioni hanno chiesto di verificare la possibilità di individuare un percorso per realizzare un “piano straordinario di adeguamento” alle norme di prevenzione incendi per le strutture sanitarie e socio-sanitarie soggette al D.M. 18 settembre 2002.

Si premette che è stata esclusa la possibilità di una mera proroga del termine per l’adeguamento, peraltro già scaduto nel dicembre 2007, come previsto dal citato D.M.

In ragione della necessità di assicurare l’effettivo rispetto delle regole di sicurezza antincendio (la scadenza del termine per l’adeguamento alle norme di sicurezza non ne determina l’automatico rispetto) nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ed al contempo mantenere la funzione sociale di assistenza sanitaria alla collettività, si è ritenuto opportuno attivare il percorso che potrebbe sostanziarsi nei seguenti elementi.

In via preliminare, in ordine alla necessità di individuare le strutture che potrebbero accedere al piano straordinario, viene proposto di consentirne l’accesso solo alle strutture che, esistenti alla data di entrata in vigore del DM in parola (28 dicembre 2002), avevano ottenuto l’approvazione del progetto antincendio da parte del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco entro la data di scadenza del termine previsto dal medesimo decreto (28 dicembre 2007).

Elementi centrali del nuovo percorso sono costituiti da la scelta di condizionare l’attivazione del percorso alla effettiva realizzazione degli interventi, attraverso la disponibilità di apposite risorse finanziarie e con un programma di interventi da definire in un arco temporale realistico.

Per l’aspetto finanziario un utile strumento di verifica potrebbe essere individuato nel piano finanziario triennale adottato dai responsabili delle strutture sanitarie, nel quale andrebbero previste specifiche risorse per realizzare il programma di adeguamento, che la Regione competente andrebbe a validare.

 

www.regioni.it

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