E’ dovere di qualsiasi azienda che si presenti a gara pubblica di appalto presentare la dichiarazione in materia di disabili, come sancisce l’art.17 della legge 68 del 1999 sul collocamento mirato delle persone con disabilità.
In una gara d appalto pubblico la presentazione della dichiarazione in materia di lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 68/1999) costituisce un dovere dei partecipanti indipendentemente dalla sua specifica menzione nei documenti di gara.
Così hanno deciso i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4028/2009.
Il fatto riguarda una gara d appalto di servizi la cui aggiudicazione è stata contestata perché l impresa risultata al primo posto della graduatoria non aveva presentato nei documenti a corredo dell offerta la dichiarazione circa il rispetto della disciplina del diritto al lavoro dei disabili.
Diversamente da quanto argomentato dai giudici di primo grado, il collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, aderendo alla tesi del ricorrente secondo la quale la dichiarazione in questione, per l oggetto cui espressamente si riferisce, costituirebbe un dovere dei partecipanti alle pubbliche gare svincolato dal suo formale richiamo nella disciplina concorsuale.
La presentazione della dichiarazione è disposta espressamente dalla legge, e di conseguenza non può assumere rilievo la circostanza che il bando di gara non includa tale adempimento. In proposito l articolo 17 della legge 68/1999 dispone che «le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l ottemperanza alle norme della presente legge, pena l esclusione». Il Consiglio di Stato ha dunque sottolineato come alla norma in questione vada attribuito un chiaro contenuto di ordine pubblico, la cui applicazione resta svincolata dall inserimento o meno di tale obbligo nelle disposizioni della lex specialis. Questa deve pertanto intendersi automaticamente integrata.
Questa interpretazione consente di raggiungere l obiettivo della piena socializzazione dei disabili, tutelato dalla legge n. 68/1999, alla quale va attribuita una pregnanza normativa che travalica i più ristretti confini dell interesse alla regolarità e alla convenienza economica delle contrattazioni della pubblica amministrazione; la sua inosservanza non può quindi essere ritenuta sanabile come una mera irregolarità formale.
Se per un verso la tutela della par condicio negli appalti pubblici impone l assoluto rispetto della lex specialis, senza possibilità di disattendere arbitrariamente il relativo contenuto, per altro verso non può ammettersi che il rispetto delle previsioni del bando possa in qualche modo legittimare l inosservanza degli obblighi previsti da altri, superiori, dettati positivi. Anche perché, se così non fosse, basterebbe un bando lacunoso per eludere precise disposizioni di legge. (Raffaele Cusmai – Il Sole 24 Ore)
(23 agosto 2009)