Il Decreto del Ministro del lavoro del 10 luglio 2009 ha introdotto nuove norme in materia di contratti di solidarietà.
In sintesi, il Decreto contiene un riepilogo delle attuali regole di concessione per i contratti di solidarietà da stipularsi in alternativa, totale o parziale, al ricorso alla mobilità e che sono integrati al 60% delle ore non lavorate.
Due importanti novità: i Contratti di solidarietà sono ammissibili anche con riduzioni d’orario fino al 60% rispetto all’orario contrattuale, anziché al 50% come fin qui ammesso, e il ricorso al Contratto di solidarietà, se effettuato al fine di scongiurare in tutto o in parte la risoluzione di rapporti di lavoro, non influisce sul calcolo dei 36 mesi di ricorso massimo agli ammortizzatori sociali per il quinquennio.
Invece, permangono nella normativa le esclusioni degli apprendisti e dei contratti a termine dalla possibilità di ricorrere a questo strumento.
Le norme entrano in vigore a partire dai Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 3 agosto, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale.
Testo disponibile in allegato.