Dall’Inps le istruzioni per lavoratori sospesi, apprendisti e collaboratori: in attesa del nuovo decreto sugli ammortizzatori sociali (al vaglio della Corte dei Conti), l’Inps fornisce istruzioni, attraverso le sue circolari.
Come preannunciato anche dall’articolo 2 del decreto in oggetto, la possibilità di sospendere i lavoratori è estesa a tutte le aziende del settore privato. Nella circolare n.73, l’Inps richiama le ragioni per cui è possibile dichiarare lo stato di “crisi aziendale o occupazionale”: crisi di mercato, mancanza o contrazione di lavoro, mancanza di materie prime, sospensioni dell’attività lavorativa, ritardato pagamento per oltre 150 giorni da parte della pubblica amministrazione ecc..
I lavoratori sospesi per crisi aziendali e occupazionali sono destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o ridotti.
Le condizioni per l’accesso ai benefici sono:
1) essere dipendenti di aziende non destinatarie, per settore o dimensione, degli interventi di Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in edilizia, in agricoltura o per le aziende artigiane di cui all’articolo 12 comma 1 della legge 223/91;
2) avere l’intervento, nella misura di almeno il 20% dell’indennità, da parte di un ente bilaterale o di un fondo interprofessionale;
3) essere in possesso dei requisiti necessari all’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o ridotti, a seconda della prestazione richiesta;
4) rilasciare dichiarazione di immediata disponibilità ad intraprendere, durante la sospensione del lavoro, un percorso formativo e di riqualificazione professionale utilizzando il quadro apposito nel modello predisposto dall’Inps.
La prestazione sarà di importo pari all’indennità di disoccupazione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore se fosse stato licenziato (quindi con requisiti normali o ridotti a seconda della posizione assicurativa che il lavoratore può vantare) ed avrà una durata massima di 90 giorni, di cui si potrà usufruire, in caso di disoccupazione ordinaria, anche in forma frazionata e non continuativa, qualora le sospensioni siano articolate secondo turnazioni settimanali o giornaliere.
A tale prestazione, secondo il decreto ancora non pubblicato, il lavoratore potrà accedere solo a seguito di un apposito accordo sindacale aziendale o, laddove questo sia assente, territoriale o nazionale, a prescindere dall’eventuale fruizione, nel 2008, delle giornate già previste dalla precedente normativa riguardante i lavoratori sospesi (legge n.80/05).
Esauriti i 90 giorni, i lavoratori sospesi potranno accedere all’eventuale ammortizzatore in deroga. Qualora gli enti bilaterali lo prevedano, il trattamento può essere erogato ai lavoratori (artt. 20-28 D.lgs 276/03), anche per periodi successivi all’interruzione della missione.
Per il biennio 2009-2010, come stabilito dall’articolo 7-ter della legge n.33/09, l’importo di questi trattamenti sarà pari all’importo della cassa integrazione in deroga così come previsto dalla contrattazione territoriale, anziché all’importo dell’indennità di disoccupazione.