Dal 1° luglio è diventato efficace il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e sono stati pubblicati sul portale www.acquistinretepa.it i bandi del Mercato elettronico adeguati al nuovo Codice.
Pertanto tutte le cooperative abilitate che non abbiano ancora provveduto alla modifica delle dichiarazioni rese sono ora tenuti a farlo per poter partecipare a negoziazioni e/o ricevere ordini diretti.
Le modifiche devono essere effettuate dalla sezione Gestione abilitazioni e riguardano sia i dati dell’impresa che le dichiarazioni commerciali.
In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni commerciali che stanno suscitando molteplici dubbi, vi ricordiamo che vanno modificate per ogni categoria a cui l’Operatore economico è abilitato inserendo:
Per contratto analogo (che vi ricordo essere una definizione fornita dal nuovo codice e non da Consip) si intende il contratto a titolo oneroso che abbia prestazioni analoghe a quelle del contratto di appalto di servizi e forniture della categoria per la quale si chiede l’ammissione, i cui contraenti si possano identificare e la cui corretta esecuzione si possa comprovare tramite specifici documenti quali, a titolo esemplificativo, certificati, attestati di corretta esecuzione, fatture quietanzate.
Stante quanto precede lo scontrino fiscale non è documento atto a comprovare un contratto analogo.
Il contratto analogo deve avere ad oggetto prestazioni eseguite nel settore “merceologico” della categoria per la quale si chiede l’ammissione. Restano fermi i requisiti di ammissione previsti per la singola categoria.
Il triennio antecedente decorre a ritroso dalla data di presentazione della domanda di ammissione o (per gli operatori già ammessi) di modifica dati (a titolo esemplificativo, in caso di modifica dati eseguito il 1 luglio 2023, il periodo di rilevanza temporale sarà 1 luglio 2020-1 luglio 2023, e potranno essere considerati tutti i contratti, con i requisiti richiesti, eseguiti a tale data e la cui corretta esecuzione possa essere adeguatamente comprovata).
Relativamente al Bando Lavori, poiché sono già presenti le classificazioni SOA con le relative fasce di importo, non è necessario procedere alla modifica delle dichiarazioni commerciali ma solo delle dichiarazioni legate all’impresa. Ovviamente però l’importo delle SOA concorrerà a determinare il fatturato globale dell’impresa.
Ricordiamo che il potale ha messo a disposizione un link di approfpndimento e guida e potrete trovare nel link che segue:
Attivi i nuovi bandi MePA e pubblicati i nuovi bandi SDAPA (acquistinretepa.it)