Con decreto dell’assessore dell’agricoltura del 31 marzo sono state stabilite le misure di gestione della pesca dell’anguilla.
In particolare nei periodi dal 1 gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, dal 1 aprile al 30 giugno 2023 e dal 1 al 30 settembre 2023 è vietata la cattura con qualunque attrezzo da pesca (compresi i lavorieri), di esemplari di anguilla (Anguilla anguilla).
Durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo di ciascun anno, al fine di consentire la fuoriuscita delle anguille argentine e garantire una migliore selettività dell’attrezzo, le griglie della parte centrale (“camera di cattura”) dei lavorieri devono essere modificate in modo da avere una inter distanza non inferiore a 3 cm.
Nei periodi di divieto gli esemplari di anguilla provenienti da aree di pesca extraregionali o da altri Stati membri dell’Unione Europea o Paesi Terzi e da allevamenti intensivi devono essere resi identificabili attraverso idonea documentazione che ne attesti la provenienza.
La detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di anguilla pescati:
– dal 1 ottobre al 31 dicembre sono consentite sino al 20 gennaio dell’anno successivo;
– dal 1 luglio al 31 agosto sono consentite sino al 10 settembre di ogni anno;
a condizione che vengano rispettate le ulteriori disposizioni dell’articolo 4 del decreto.
La pesca sportiva e ricreativa dell’anguilla è vietata. E’ inoltre vietata la pesca dell’anguilla nel mare territoriale.