La Legge 4 agosto 2017, n. 124 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, pubblicata nella G.U. del 14/08/2017 n. 189, ha introdotto, all’art. 1, commi 125 – 129, una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti, qualora essi siano destinatari di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici da parte delle pubbliche amministrazioni.
I soggetti ai quali la disciplina in esame si rivolge sono, da un lato, le associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, le Onlus e le fondazioni, nonché in generale le associazioni e, dall’altro lato, le imprese.
A tal proposito la circolare ministeriale in oggetto puntualizza che per le Cooperative sociali, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica del modello cooperativo, porta ad applicare a queste ultime la disciplina prevista per le imprese.
Conseguentemente, le Cooperative sociali saranno tenute ad adempiere l’obbligo di pubblicità e trasparenza in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con eventuale e conseguente applicazione della sanzione restitutoria in caso di inadempimento.
A tal proposito a livello Nazionale, è in corso un’interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di meglio chiarire per le imprese il contenuto del predetto obbligo di cui vi terremo tempestivamente informati.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda, oltre che al documento qui allegato anche alla circolare n. LEG-11/RNS del 08/09/2017.
Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 125, della L. n. 124/2017, le Cooperative sociali sono tenute, qualora svolgano attività a favore di stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento dei servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Quanto alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione in questione, in assenza di chiarimenti (e nell’incertezza assoluta della disposizione sul punto) si ritiene ragionevole ancorare la pubblicazione al primo trimestre successivo all’entrata in vigore della disposizione (quindi gennaio-marzo 2019) e, per l’effetto, far decorrere l’obbligo dal 1 aprile per il primo trimestre.
A questo proposito, sempre a livello Nazionale, è stato chiesto un parere “pro veritate” all’Istituto DIRPOLIS. Diritto, Politica, Sviluppo della Scuola Superiore S.Anna di Pisa.