La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all’istanza di interpello presentata da Legacoop, Confcooperative e AGCI, relativa alla modalità di computo da seguire per la corretta determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati ex art. 4 della L. n. 381/1991, recante la disciplina delle cooperative sociali.
In particolare l’istante chiedeva di specificare se il suddetto calcolo doveva essere effettuato per “teste” oppure sulla base delle ore lavorate dai soggetti che svolgono l’attività presso le cooperative in questione.
La risposta del Ministero è stata, in sintesi, questa:
“…Ciò premesso, per quanto attiene alla diversa questione dei criteri di computo per la corretta determinazione della percentuale in argomento, oggetto dell’istanza proposta, va osservato che l’art. 4, comma 2 della L. n. 381/1991, utilizza le locuzioni “persone svantaggiate” e “lavoratori della cooperativa” ai fini della individuazione della percentuale stessa, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all’orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati.
La ratio della legge, del resto, risiede nel creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno.
Per le ragioni sopra indicate, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi.”.